Art. 1 - Definizioni ed ambito di applicabilita’
Art. 2 - Requisiti soggettivi del richiedente
Art. 3 - Normativa in materia di autocertificazione
Art. 4 - Disposizioni procedurali ed organizzative
Art. 5 - Norme regionali di indirizzo programmatico
– rinvio
Art. 6 - Prescrizioni fiscali - rinvio
Art. 7 - Prescrizioni inerenti la prevenzione incendi
– rinvio
Art. 8 - Fattispecie soggette a comunicazione
Art. 9 - Fattispecie soggette a comunicazione
Art. 10 - Collaudi degli impianti
Art. 11 - Impianti di distribuzione ad uso privato
Art. 12 - Rinvio
Art. 1 - Definizioni ed ambito
di applicabilita’
Con le norme del presente regolamento vengono stabilite le disposizioni,
diverse da quelle di individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche
delle aree sulle quali installare gli impianti di distribuzione carburanti
e le norme applicabili a dette aree, che consentono ai richiedenti di conoscere
preventivamente l’oggetto e le condizioni indispensabili per presentare
correttamente l’autocertificazione così come previsto dall’art. 1, comma
3°, del D. Lgs. 11/2/1998 n. 32 “Razionalizzazione del sistema di distribuzione
dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15
marzo 1997, n. 59” in relazione anche ad interventi di potenziamento o di
ristrutturazione degli impianti esistenti.
Art. 2 - Requisiti soggettivi
del richiedente
I requisiti minimi che il richiedente l’autorizzazione deve possedere sono
quelli individuati dall’art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.
114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 ”al quale si fa rinvio.
Art. 3 - Normativa in materia
di autocertificazione
Unitamente alla domanda per il rilascio di nuova autorizzazione, il richiedente
deve trasmettere un’analitica autocertificazione, nel rispetto delle norme
vigenti al riguardo, corredata della necessaria documentazione e di una
perizia giurata firmata da un ingegnere o altro tecnico abilitato attestante:
a) conformità alle disposizioni del piano regolatore nel rispetto dei criteri,
requisiti e caratteristiche delle aree interessate,
b) rispetto delle prescrizioni fiscali (Legge 474/57 D.Lgs.vo 504/95),
c) conformità alle disposizioni del piano regolatore nel rispetto dei criteri,
requisiti e caratteristiche delle aree rispetto delle prescrizioni concernenti
la sicurezza sanitaria,(smaltimento acque, emissioni in atmosfera, raccolta
e gestione dei rifiuti, rumore, Decreto legislativo 626/1994 e successive
integrazioni e modifiche) ambientale e stradale(D. Lgs.vo285/92, D.P.R.
495/92),
d) rispetto del disposto del D.M. 246 del 24.5.1999”Regolamento recante
norme per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati”,
e) rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione, di cui
alla Legge 31.5.2004 n. 14 e DGR n. 57-1407 del 20.12.2004,
f) rispetto delle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici
(L. 1089/39, L.1497/39, L. 431/85) ovvero che l’area interessata non è soggetta
a vincoli,
g) rispetto delle norme del presente regolamento.
Art. 4 - Disposizioni procedurali
ed organizzative
Le istanze di rilascio di nuova autorizzazione devono essere indirizzate
al Comune di Borgo San Dalmazzo – Sportello Unico per le Attività Produttive
-e presentate al Protocollo Generale. Trascorsi novanta giorni, salvo interruzione
del termine per giustificato motivo, dal ricevimento degli atti le istanze
si considerano accolte se non è comunicato al richiedente il diniego. Il
Comune, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l’assenso
illegittimamente formatosi, salvo che l’interessato provveda a sanare i
vizi entro il termine che verrà fissato di volta in volta. sali
ad inizio pagina
Art. 5 - Norme regionali di indirizzo
programmatico – rinvio
Le norme del presente regolamento rispettano le “Norme di indirizzo programmatico
per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione”
stabilite dalla Regione Piemonte con Legge 31.5.2004, n. 14 alle quali si
fa rinvio.
Art. 6 - Prescrizioni fiscali
- rinvio
Per l’esercizio dell’attività è necessario il rispetto delle disposizioni
per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali,
contenute nel D. Lgs.vo 26.10.1995 n. 504, nonché ulteriori disposizioni
legislative e quelle di volta in volta imposte dall’ U.T.F..
In particolare è necessario:
a) presentare, almeno trenta giorni prima dell’attivazione dell’impianto,
all’Ufficio Tecnico di Finanza di Torino, la denuncia di cui all’art. 25
del D. Lgs.vo 504/95,
b) ’impianto deve essere munito di tabella di taratura vistata dall’U.T.F.,
di aste metriche e di dispositivi atti al prelevamento dei campioni.
Art. 7 - Prescrizioni inerenti
la prevenzione incendi – rinvio
Il controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi è
affidato, come disposto dal D.P.R. 12.01.1998 n. 37 “Regolamento recante
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art.
20, comma 8, della Legge15/03/1997, n. 59”, alle competenze del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Art. 8 - Fattispecie soggette
a comunicazione
L’installazione e l’esercizio di nuovi impianti di distribuzione carburanti
stradali e a uso privato, sono soggetti al rilascio di autorizzazione. Il
richiedente dovrà allegare alla domanda di rilascio dell’autorizzazione
la documentazione come individuata al precedente articolo 3 allegando altresì
il parere di conformità rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco. Prima dell’inizio dell’attività il richiedente dovrà presentare,
relativamente alle autocertificazioni di cui al precedente articolo 3, una
perizia firmata da Tecnico abilitato che attesti l’effettiva realizzazione
in conformità a quanto certificato nonché la dichiarazione di inizio attività
rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Art. 9 - Fattispecie soggette
a comunicazione
Le modifiche degli impianti seguono la normativa stabilita all’articolo
3 del DGR. 20.12.2004 n. 57-14407, devono essere realizzate nel rispetto
delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice
comunicazione. La corretta realizzazione delle modifiche è asseverata da
attestazione rilasciata da tecnico abilitato.
Art. 10 - Collaudi degli impianti
Il collaudo viene effettuato, su richiesta del titolare l’autorizzazione,
unicamente a cadenza quindicennale ed è predisposto dallo Sportello Unico
delle Attività Produttive o in mancanza, dallo Sportello Unico per l’Edilizia
per il tramite dell’apposita Commissione Comunale di collaudo così formata:
a) responsabile del servizio urbanistica – edilizia privata del Comune;
b) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o suo delegato, individuato
tra i Funzionari in servizio presso il Comando;
sali ad inizio pagina
c) Rappresentante dell’Agenzia Regionale per la protezione ambientale del
Piemonte (ARPA)
Lo Sportello Unico delle Attività Produttive avvia il procedimento e provvede
ad inviare copia dell’istanza e della documentazione allegata ai Componenti
la Commissione e a richiedere altri eventuali pareri ritenuti necessari,
quali la conformità al vigente PRG, il rispetto delle norme del Codice della
Strada, il parere dell’Ente proprietario della strada per i quali sarà possibile
anche ricorrere alla conferenza dei servizi.
La commissione provvede ad effettuare il collaudo entro 90 giorni dalla
data di presentazione dell’istanza da parte del richiedente.
Copia del verbale di collaudo è trasmessa alla Regione Piemonte – Direzione
Commercio e Artigianato, al titolare dell’autorizzazione, al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco, all’Ufficio Tecnico di Finanza.
Ai componenti le Commissioni , esterni al Comune, spetta un compenso onnicomprensivo,
per ogni seduta indipendentemente dal numero delle pratiche da esaminare
di Euro 80,00, da assoggettare alle ritenute di legge.
Non sono previsti rimborsi spese e rimborsi di missione.
Gli oneri relativi al collaudo, quantificati in €. 200,00, sono a carico
del richiedente che provvede al versamento mediante accredito sul conto
bancario n. 15003452 intestato a Comune di Borgo San Dalmazzo – Servizio
Tesoreria – ABI 06305 – CAB 46851 - 12011 BORGO SAN DALMAZZO
Il Comune, a cadenza periodica, provvederà a versare il corrispettivo ai
singoli membri di Commissione.
All’istanza di collaudo dovrà essere allegata la seguente documentazione
e:
1 – dichiarazione tecnica rilasciata da Enti e professionisti autorizzati
per legge, attestante che:
a) l’impianto di “messa a terra” dell’intero complesso sia stato controllato
ed accertato lo stato di efficienza; che sia stato predisposto un attacco
per il collegamento a terra dell’autobotte durante il rifornimento;
b) gli impianti elettrici di tutta l’area di servizio siano predisposti
a sicurezza contro il pericolo di esplosioni o incendi, in conformità alla
vigente legislazione;
d) le colonnine e le apparecchiature di rogazione siano del tipo approvato
dal Ministero dell’ Interno(indicare estremi di omologazione);
e) numero e tipo di estintori portatili in dotazione;
f) per gli impianti la cui capacità dei serbatoi ecceda quella massima consentita
in relazione alla ubicazione dell’impianto – come stabilita dal D.M. 17/06/1987
n. 290 – dovrà essere esibita una copia dell’istanza di deroga alla suddetta
normativa inviata al Ministero dell’Interno e richiesta nelle forme di legge;
g) per gli impianti di G.P.L. e metano i contenitori dovranno essere altresì
muniti di collaudo a pressione rilasciato dalla competente A.S.L.;
h) certificato di omologazione dei dispositivi di sicurezza previsti dal
D.M. 31/7/1934 (valvole tagliafiamme, ciclo chiuso e saturatore). sali
ad inizio pagina
2 – disegni completi ed aggiornati dell’impianto con l’indicazione della
posizione:
a) delle colonnine;
b) dei “passi d’uomo” dei serbatoi interrati;
c) dei locali adibiti a deposito di oli lubrificanti e combustibile per
riscaldamento dei locali dell’impianto.
3 – copia del provvedimento autorizzativo nonché di tutte le comunicazioni
di modifiche relative all’impianto.
4 – tabelle di taratura dei singoli serbatoi.
5 – schema di flusso dell’impianto (collegamenti tra colonnine ed i relativi
serbatoi).
6 – esame progetto approvato dal competente Comando Provinciale Vigili del
Fuoco per le modifiche non soggette ad autorizzazione, ai sensi dell’art.
7 – punto 4 – del D.P.C.M. 11/9/1989; il predetto esame progetto non è necessario
per la inversione mediante strutture già installate per prodotti autorizzati,
di benzine o di benzene in gasolio.
7 – dichiarazione della ditta esecutrice degli impianti elettrici e dichiarazione
della ditta esecutrice dell’impianto per il trasporto e l’erogazione del
carburante che attesti che gli stessi sono stati realizzati nel rispetto
delle vigenti norme di sicurezza. Le dichiarazioni, sottoscritte dal titolare
dell’impresa installatrice, devono riportare le Specifiche norme di riferimento
dettate in materia dal Ministero dell’Interno, dal Comitato Elettrotecnico
Italiano, dall’UNI, ecc…e devono essere redatte in conformità al modello
approvato con D.M. 20 febbraio 1992 (G.U. n. 49 del 28/02/1992), secondo
quanto stabilito dalla legge 5 marzo 1990, n. 46. Qualora l’impianto non
superi il collaudo la Commissione potrà imporre delle limitazioni e prescrizioni
per consentire lo svolgimento, anche parziale, dell’attività in attesa della
realizzazione degli interventi richiesti ed eventualmente, per casi di particolare
pericolosità, sospendere temporaneamente l’attività o revocare l’autorizzazione.
Art. 11 - Impianti di distribuzione
ad uso privato
Per gli impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante a uso
esclusivo di imprese produttive e di servizi si applicano le stesse condizioni
per gli impianti di distribuzione.
Art. 12 - Rinvio
Per quanto non previsto si applica la legislazione nazionale e regionale
speciale in vigore.