Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione
Articolo 2 - Istituzione di un Albo Comunale delle
iniziative e manifestazioni
Articolo 3 - Istituzione del Registro De.Co.
Articolo 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione
nel Registro
Articolo 5 - La Struttura Organizzativa
Articolo 6 - Le iniziative Comunali
Articolo 7 - Le tutele e le garanzie
Articolo 8 - Le attività di coordinamento
Articolo 9 - Istituzione di una speciale sezione della
Biblio- Mediateca Comunale
Articolo 10 - Riferimento alle normative statali e
regionali
Articolo 11 - Norme finali
Articolo 1 - Finalità e ambito
di applicazione
Il Comune individua, ai sensi dell’art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dello Statuto,
tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l’assunzione di adeguate
iniziative dirette a sostenere ogni forma d’intervento culturale a sostegno
del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività
agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni
che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico
e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge,
comportano l’affermazione sostanziale del principio di cui al precedente
comma e la loro attuazione.
In particolare l’azione del Comune si manifesta in direzione:
- dell’indagine conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza di originali
e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni,
confezioni e manifestazioni di promozione e commercio che, a motivo della
loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne
la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento
delle loro particolarità attraverso l’istituzione di un albo comunale delle
produzioni agro–alimentari e di un registro De. Co. (Denominazione Comunale);
- dell’assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a
motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di
riconoscimento da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di
valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa
di cui all’art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti previsti
dalla legge;
- d’intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività
di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per
il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole
di attenzione;
- di promuovere e sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso
interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità
di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti
singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che
abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali
e tradizionali nell’ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano
alcun fine di lucro.
Articolo 2 - Istituzione di un
Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni
Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all’art.
4, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle
iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari
che, a motivo delle loro caratteristiche e dell’interesse culturale dalle
stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
E’ previsto che l’iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano
avuto luogo nel territorio comunale per almeno due anni consecutivi.
Articolo 3 - Istituzione del
Registro De. Co.
Viene istituito presso la competente struttura comunale (Servizio Affari
Generali) un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari
segnalati e denominati con specifica deliberazione della Giunta Comunale.
Articolo 4 - Le segnalazioni
ai fini della iscrizione nel Registro
Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.Co. ( Denominazione
Comunale) per tutti i prodotti denominati possono essere fatte da chiunque
ritenga di promuoverle.
Le istanze per l’attribuzione della De.Co devono essere corredate da una
adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche
del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.
Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro De.Co si pronuncia una
Commissione nominata dal Sindaco. Nella Commissione sono di norma rappresentati
gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola
o associata. La commissione approverà i regolamenti di produzione che saranno
vincolanti ai fini dell’attribuzione della De.Co. Funge da Segretario della
Commissione il responsabile del procedimento.
La definitiva attribuzione del riconoscimento avviene mediante deliberazione
della Giunta Comunale.
Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell’albo
possono fregiarsi della dicitura De.Co. (Denominazione Comunale) per tutti
i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.
Articolo 5 - La Struttura Organizzativa
La struttura organizzativa viene attribuita per competenza ed in ragione
degli adempimenti previsti dal presente Regolamento, al Settore Affari Generali.
Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è
anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.
Articolo 6 - Le iniziative Comunali
Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la
massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi comunicazionali, forme
di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita
alla materia trattata dal regolamento.
Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.Co. (Denominazione Comunale) forme
di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla
cultura delle attività agro–alimentari attraverso tutte le forme associative
previste dalla vigente legge sull’ordinamento degli enti locali.
Articolo 7 - Le tutele e le garanzie
Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti
e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari
riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un
rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi
che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e
13 del T. U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
Articolo 8 - Le attività di coordinamento
Il Comune, nell’ambito delle iniziative previste dal presente regolamento,
attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco- forme
di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno
tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle
corrispondenti espressioni locali.
Articolo 9 - Istituzione di una
speciale Sezione della Biblio-Mediateca Comunale
Nell’ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale,
aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte
e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica,
afferenti alla cultura agro-alimentare locale.
Articolo 10 - Riferimento alle
normative statali e regionali
Le norme di cui al presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle
normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono
un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all’applicazione
del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.
Articolo 11 - Norme finali
Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione
consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
Non sono previste riserve di alcun tipo all’immediata efficacia delle norme
di cui al presente regolamento.
Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni
normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite,
se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative,
sempre nell’ambito dell’art. 1, ancorché non espressamente previste.