TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)
Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia
Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia
Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia
TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI
Art. 5 - Certificato urbanistico (C.U.)
Art. 6 - Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)
Art. 7 - Richiesta del permesso di costruire, Denuncia
di Inizio Attività, progetto municipale
Art. 8 - Rilascio del permesso di costruire
Art. 9 - Diniego del permesso di costruire
Art. 10 - Comunicazione dell'inizio dei lavori
Art. 11 - Voltura del permesso di costruire
Art. 12 - Comunicazione di ultimazione dei lavori
e richiesta del certificato di agibilità
TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI
Art. 13 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
Art. 14 - Altezza della costruzione (H)
Art. 15 - Numero dei piani della costruzione (Np)
Art. 16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione
dal confine (Dc) della costruzione dal ciglio stradale (Ds)
Art. 17 - Superficie coperta della costruzione (Sc)
Art. 18 - Superficie utile lorda della costruzione
(Sul)
Art. 19 - Superficie utile netta della costruzione
(Sun)
Art. 20 - Volume della costruzione (V)
Art. 21 - Superficie fondiaria (Sf)
Art. 22 - Superficie territoriale (St)
Art. 23 - Rapporto di copertura (Rc)
Art. 24 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
Art. 25 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
Art. 26 - Indice di densità edilizia fondiaria (If)
Art. 27 - Indice di densità edilizia territoriale
(It)
Art. 27 - Bis Disposizioni transitorie
TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI
Art. 28 - Salubrità del terreno e della costruzione
Art. 29 - Allineamenti
Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde
Art. 31 - Requisiti delle costruzioni
Art. 32 - Inserimento ambientale delle costruzioni
Art. 33 - Decoro e manutenzione delle costruzioni
e delle aree private
Art. 34 - Interventi urgenti
Art. 35 - Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico
e loro occupazione
TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
Art. 36 - Altezza interna dei locali abitativi
Art. 37 - Antenne
Art. 38 - Chioschi,mezzi pubblicitari
Art. 39 - Coperture, canali di gronda e pluviali
Art. 40 - Cortili e cavedi
Art. 41 - Intercapedini e griglie di aerazione
Art. 42 - Misure contro la penetrazione di animali
nelle costruzioni
Art. 43 - Muri di sostegno
Art. 44 - Numeri civici, cassette per corrispondenza,
contatori gas metano
Art. 45 - Parapetti e ringhiere
Art. 46 - Passaggi pedonali e marciapiedi
Art. 47 - Passi carrabili
Art. 48 - Piste ciclabili
Art. 49 - Portici e "pilotis"
Art. 50 - Prefabbricati
Art. 51 - Rampe
Art. 52 - Recinzioni e cancelli
Art. 53 - Serramenti
Art. 54 - Servitù pubbliche
Art. 55 - Soppalchi
Art. 56 - Sporgenze fisse e mobili
Art. 57 - Strade private
Art. 58 - Terrazzi
TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE
Art. 59 - Prescrizioni generali
Art. 60 - Richiesta e consegna di punti fissi
Art. 61 - Disciplina del cantiere
Art. 62 - Occupazione del suolo pubblico e recinzioni
provvisorie
Art. 63 - Sicurezza del cantiere e requisiti delle
strutture provvisionali
Art. 64 - Scavi e demolizioni
Art. 65 - Rinvenimenti
Art. 66 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici
TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI
Art. 67 - Vigilanza e coercizione
Art. 68 - Violazione del regolamento e sanzioni
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 69 - Ricostruzione di edifici crollati in tutto
o in parte in seguito ad eventi accidentali
Art. 70 - Deroghe
TITOLO IX – PIANO DEL COLORE
Art. 71 - Piano del colore
TITOLO X – BENI CULTURALI ARCHITETTONICI
Art. 72 - Beni Culturali Architettonici
ALLEGATI
Modello 3 - Domanda del permesso di costruire

Modello 4 - Relazione illustrativa del progetto
municipale 
Modello 8 - Comunicazione inizio lavori 
Modello 10- Certificato di collaudo finale

Modello 11 - Richiesta del certificato di agibilità

Modello 13 - Atto impegno per interventi edificatori
e abitazioni in zone agricole 
APPENDICE ARTICOLO 31
1. Specificazioni delle esigenze indicate all’art. 31
2. Elenco principali disposizioni riferibili alle esigenze indicate all’art.
31
3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento
dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Edilizio (R.E.)
1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2
della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia
e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso del
suolo’), disciplina:
a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione
Edilizia; b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche
del territorio e le relative procedure;
c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del
prodotto edilizio;
e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
g) la vigilanza e le sanzioni.
2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono
essere redatti gli atti dei procedimenti.
Art. 2 - Formazione della Commissione
Edilizia.
1. La Commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore
urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da cinque componenti designati dal Consiglio
Comunale; tra questi, in sede di designazione, vengono nominati il Presidente
ed il vice Presidente.
3. I componenti sono scelti dal Consiglio Comunale, e sulla base di curricula,
fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici,
che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio,
e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica,
all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli;
un congruo numero di membri dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. In particolare fanno parte della Commissione:
• Due esperti in materia Urbanistica ed Edilizia iscritti nei relativi ordini
professionali.
• Un geologo o un Ingegnere avente esperienza in materia di gestione dei
suoli, iscritti nei relativi ordini professionali.
• Un avvocato avente esperienza in materia edilizia ed urbanistica iscritto
nel relativo ordine. Avvocati.
• Un esperto che abbia specifica e comprovata esperienza nella tutela dei
valori ambientali
5. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli,
gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e
l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti
che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti,
devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla
Commissione. Non possono altresì fare parte della Commissione il Sindaco,
i membri della Giunta e del Consiglio Comunale.
6. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale
che l'ha designata: pertanto, al momento del nuovo insediamento di tale
organo, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non
più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
7. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni
in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal
caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.
8. I componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente
comma 5;sali ad inizio
pagina
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
9. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.
10. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere
sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di la
decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
Art. 3 - Attribuzioni della Commissione
edilizia.
1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi
in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
a) il rilascio di permessi di costruire, anche convenzionati, denuncie di
inizio attività previste dall'art. 22, comma 2 del Testo Unico n° 380/2001,
gli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, comma 3° della legge
regionale urbanistica, piani particolareggiati e tutte le loro varianti;
i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per
la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di
assenso già rilasciati.
2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga
di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma,
ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale
- ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere
pareri alla Commissione in materia di:
a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
b) convenzioni;
c) programmi pluriennali di attuazione;
d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
e) modalità di applicazione del contributo di concessione.
Art. 4 - Funzionamento della
Commissione edilizia.
1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente
una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo
ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono
valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Copia dell'ordine
del giorno è consegnata, a cura del Segretario della Commissione, al Sindaco
o all'Assessore Delegato almeno tre giorni precedenti la seduta.
2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di
segretario della Commissione, senza diritto di voto.
3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici
comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti
specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed
al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione,
deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi
alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in
qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di autorizzazione; quando
sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via
esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da
fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto
all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera;
quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del
progettista.sali ad inizio
pagina
6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi
diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio
comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi
diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno
o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse
modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti i permessi di
costruire o comunque gli istanti il parere, o i loro delegati, anche insieme
ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
8. La Commissione deve sempre, con chiarezza e precisione, motivare l'espressione
del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro
o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero
e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica
o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa chiara
e precisa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori;
l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni
di voto.
11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della
Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi
al permesso di costruire o comunque agli atti costituenti la pratica oggetto
di esame.
12. Agli elaborati esaminati sono apposti: timbro con la dicitura “Esaminato
dalla Commissione edilizia in data…….”, la data e la firma del Presidente
o di un membro di Commissione.
TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI
Art. 5 - Certificato urbanistico
(C.U.)
1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata
dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà
di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente
e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile
a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato urbanistico è rilasciato dall’ Autorità comunale entro
sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:
a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali
è assoggettato l'immobile;
b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso
ammesse;
c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare
per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
f) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.sali
ad inizio pagina
Art. 6 - Certificato di destinazione
urbanistica (C.D.U.)
1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può
essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata;
essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali
e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce
. 2. Il C.D.U. è rilasciato dall’Autorità comunale entro trenta giorni dalla
richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata,
in particolare:
a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali
è assoggettato l'immobile;
b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso
ammesse;
c) le modalità d'intervento consentite;
d) la capacità edificatoria consentita;
e) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento
e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano
modificazioni degli strumenti urbanistici.
Art. 7 - Richiesta del permesso
di costruire, Denuncia di Inizio Attività, progetto municipale
1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire
trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso
o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all’Autorità
comunale il permesso di costruire o presenta la Denuncia di Inizio Attività,
per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od
edilizia del territorio e degli immobili.
2. La richiesta di permesso di costruire è composta dei seguenti atti:
a) domanda indirizzata all’Autorità comunale contenente:
1. generalità del richiedente;
2. numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di
Società – del proprietario e del richiedente;
3. estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
b) documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere
l'atto di assenso edilizio a norma di legge;
c) progetto municipale.
3. La Denuncia di inizio attività, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti,
deve essere completa degli elaborati elencati nel successivo comma 5 redatti
in quanto necessari alla puntuale descrizione degli immobili e dei lavori
da eseguire.
4. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere
di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve
essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire
le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato
concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali
competenti. sali ad inizio
pagina
5. Il progetto municipale è formato dai seguenti atti:
a) estratto della mappa catastale,
b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici
esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per
l'area d'intervento;
c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria
del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle
aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche
e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su
edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente
(in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato
di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di
ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con
descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici
attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;
d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti,
e) documentazione fotografica a colori del sito nello stato di fatto, con
riferimento al contesto insediativo adiacente;
f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione
esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni
proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto
in cui si collocano;
g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello
stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche
(distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato,
delle destinazioni d’uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati
delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);
h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in
scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte;
gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
1. le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto,
con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per
la copertura;
2. le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti,
delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
3. i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti
alle sagome degli edifici contigui;
4. i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano
i materiali, le finiture, i colori;
5. nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati
riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle
nuove opere, campite in colore rosso;
i) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente
Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la
piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni
normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.
5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti
ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza
di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare
attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.
6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione
ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta,
la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.
7. La richiesta di variante al permesso di costruire segue la stessa procedura
ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti:
il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate
rispetto all'originaria stesura. sali
ad inizio pagina
Art. 8 - Rilascio del permesso
di costruire
1. I permessi di costruire sono rilasciati dall’Autorità comunale in forma
scritta e sono redatti secondo il modello allegato al presente Regolamento.
2. I permessi di costruire rilasciati sono pubblicate all'albo pretorio
del Comune e sono annotati nell'apposito registro tenuto ai sensi della
legge regionale urbanistica.
3. I permessi di costruire devono contenere:
a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente,
data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle
domande permesso di costruire);
b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che
costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti
elaborati ed atti, vistato dall’Autorità comunale, è allegato al permesso
di costruire , del quale costituisce parte integrante;
c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;
d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la
sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica
nella quale l'immobile è situato;
e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso
edilizio;
f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti
presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate
le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi,
e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni
del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione
del contributo di permesso di costruire;
i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione
del contributo di permesso di costruire e la determinazione delle relative
garanzie finanziarie;
j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della
norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;
k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume
l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo
totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso
ad eseguire dette opere;
l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento
ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di
urbanizzazione;
m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione
delle opere;
p) le condizioni e le modalità esecutive imposte al permesso di costruire;
q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio
dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero
alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della
stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori
nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.sali
ad inizio pagina
Art. 9 - Diniego del permesso
di costruire
1. Il diniego del permesso di costruire è assunto dall’Autorità comunale,
previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.
2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni,
di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del permesso di costruire.
3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.
Art. 10 - Comunicazione dell'inizio
dei lavori
1. Il titolare del permesso di costruire deve comunicare con atto scritto
all’Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
2. La comunicazione, che deve essere sottoscritta da tutti gli operatori
di cui alla successiva lettera b), è redatta secondo il modello allegato
al presente regolamento e deve menzionare:
a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio,
della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione,
esecuzione e sorveglianza dei lavori.
Per le imprese esecutrici dei lavori, dovranno essere presentati: dichiarazione
dell’organico medio annuo, distinta per qualifica; dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; certificato di
regolarità contributiva rilasciato dall’I.N.P.S. o dall’I.N.A.I.L per quanto
di rispettiva competenza, od anche dalle Casse Edili (DURC).
3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al
Comune, a cura del titolare del permesso di costruire, entro il termine
di giorni otto dall'avvenuta variazione.
4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune
può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa
a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al
momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e
3 del presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori,
fino alla regolarizzazione amministrativa.
Art. 11 - Voltura del permesso
di costruire
1. Il trasferimento del permesso di costruire ad altro titolare (voltura)
deve essere richiesto all’Autorità comunale contestualmente alla presentazione
dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
2. L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto
trasferimento della qualità di avente titolo del permesso di costruire.
3. La voltura del permesso di costruire è rilasciata entro 30 giorni dal
deposito della relativa istanza.
4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del
presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino
alla regolarizzazione amministrativa.sali
ad inizio pagina
Art. 12 - Comunicazione di
ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità
1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta
di un'ulteriore permesso di costruire o presentazione di denuncia di inizio
attività per le opere mancanti, il titolare del permesso di costruire deve
comunicare all’Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore
dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.
2. Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all’Autorità
comunale, se dovuto, il certificato di agibilità , con le procedure e gli
obblighi stabiliti dalle norme vigenti.
3. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato
di agibilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.
TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI
Art. 13 - Altezza dei fronti
della costruzione (Hf)
1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate
della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza
di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero
tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad
esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o
semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel
computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile
- ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali
per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici.
4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata
con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante
della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati
con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata
da una linea virtuale.
5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno
naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie
della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe,
scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o
presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza
virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante,
è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui
al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo
solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto
di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza
di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea
di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.
7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica
che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini
dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione,
ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione,
impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.sali
ad inizio pagina
Art. 14 - Altezza della costruzione
(H)
1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra
quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.
Art. 15 - Numero dei piani
della costruzione (Np)
1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili
o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che
posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali -
e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in
parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con
esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di
calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per
più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto
al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex
art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.
Art. 16 - Distanza tra le costruzioni
(D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o
confine stradale (Ds)
1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri
[m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro
esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi,
dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere,
aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i
"bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli
spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra:
a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra
costruzione (D);
b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà
(Dc);
c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in
assenza di questo, ciglio di una strada (Ds), è rappresentata dal raggio
della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente
all’altro;
d) per ciglio strada si intende quello definito dall’art. 2 del D.M. 1.4.1968
n.1404. Il confine stradale è quello definito dall’art. 3 del Nuovo Codice
della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.
Art. 17 - Superficie coperta
della costruzione (Sc)
1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m2], della
proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal
terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i
vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi,
i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per
non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.sali
ad inizio pagina
Art. 18 - Superficie utile
lorda della costruzione (Sul)
1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma
delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto
agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici
relative:
a) ai "bow window" ed alle verande;
b) ai piani di calpestio dei soppalchi;
c) sono escluse le superfici relative:
1. ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato,
quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti
tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;
2. ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
3. agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni
adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti
o comunque pertinenziali;
4. ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili
o agibili;
5. ai cavedi.
Art. 19 - Superficie utile
netta della costruzione (Sun)
1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma
delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto
abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde,
così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e
finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio
fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle
superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece
computati per intero come superfici destinate al calpestio.
Art. 20 - Volume della costruzione
(V)
1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma
dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto
di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio
del piano medesimo e del piano superiore.
2. Per l'ultimo piano, sottotetto agibile compreso, l'altezza di cui sopra
è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o
in sua assenza l’estradosso della superficie di copertura.
3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si
ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea
di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto
al comma 6 dell'art. 13.
Art. 21 - Superficie fondiaria
(Sf)
1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate
e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici
destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni
primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.
2. Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti
e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte
della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare
ad uso pubblico (cfr. art.21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977, n.56 e
art. 1, L.R. 23 marzo 1995, 43.sali
ad inizio pagina
Art. 22 - Superficie territoriale
(St)
1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri
quadrati [m2], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate
dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie,
secondarie e indotte esistenti e/o previste.
2. Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti
e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte
della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare
ad uso pubblico.
Art. 23 - Rapporto di copertura
(Rc)
1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%],
tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e
la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale
di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.
Art. 24 - Indice di utilizzazione
fondiaria (Uf)
1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie
utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf):
rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata
e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2].
Art. 25 - Indice di utilizzazione
territoriale (Ut)
1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie
utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut =
Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata
e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m2]/[m2].
Art. 26 - Indice di densità
edilizia fondiaria (If)
1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume
edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta
il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro
quadrato di superficie fondiaria [m3]/[m2].
Art. 27 - Indice di densità
edilizia territoriale (It)
1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il
volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale (It = V/St):
rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile
per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m3]/[m2].
Art. 27 bis - Disposizione
transitoria
1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale
8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, continuano ad
essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale. sali
ad inizio pagina
TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI
Art. 28 - Salubrità del terreno
e della costruzione
1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati
come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici,
ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente
in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione
e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di
acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio
e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità
si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire
la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei
o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili
o la realizzazione di intercapedini.
5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio
deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore
a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad
una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio
di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista,
soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente
articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità
e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio
edilizio esistente.
8. Il solaio dei locali, agibili e non, deve sempre essere posto ad un livello
superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del
sistema fognario di scarico.
9. E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti
radioattive nocive alla salute. E’ vietato utilizzare materiali che emettono
radiazioni in quantità nocive alla salute.
Art. 29 - Allineamenti
1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito
alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per
garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri
formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto
ad una cortina più avanzata. sali
ad inizio pagina
Art. 30 - Salvaguardia e formazione
del verde
1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione
in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute
quali fattori di qualificazione ambientale.
2. L’Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta
agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione
di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di
proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime
stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto
al medesimo.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente
alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinche non sia intralciata
la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica,
la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti
o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto
a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la
responsabilità degli eventuali danni arrecati.
6. L’Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi
ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità
delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per
la loro realizzazione.
Art. 31 - Requisiti delle costruzioni
1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi,
di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione
di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici
a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati
ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti,
deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute
a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte
dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici
e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate
esigenze di:
a) resistenza meccanica e stabilità;
b) sicurezza in caso di incendio;
c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
d) sicurezza nell'impiego;
e) protezione contro il rumore;
f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di
procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli
finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista
incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare
all’Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio
pubblico competente.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista
incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del
documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso
le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere
copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.sali
ad inizio pagina
Art. 32 - Inserimento ambientale
delle costruzioni
1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto
ambientale.
2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero,
devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature
e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli
costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili
a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale
rispettandone le caratteristiche peculiari.
In generale, fatte salve le più specifiche prescrizioni contenute nelle
N.di A. del P.R.G.C. e relative a ciascuna singola area del territorio comunale,
il progetto:
a) nelle aree agricole:
a1) edifici di vecchia costruzione uso abitazione
(interventi su edifici di abitazione esistenti, trasformazione ad uso abitativo
di edifici a destinazione agricola) deve garantire il mantenimento della
organizzazione statica e planimetrica dell’edificio, delle caratteristiche
strutturali e compositive di impianto del fabbricato, delle caratteristiche
delle murature e la composizione delle facciate. Deve valorizzare la morfologia
delle aperture, dei serramenti, le caratteristiche dei manti di copertura,
degli intonaci e delle decorazioni. Non è ammesso l’utilizzo di materiali
estranei alla tecnica costruttiva storicizzata;
a2) nuovi edifici produttivi agricoli
deve organizzare i nuovi volumi secondo schemi plano-volumetrici tradizionali
di cascina facendo assumere ad edifici anche in struttura prefabbricata
caratteri estetici consoni. Non sono ammessi elementi strutturali e pannellature
in c.a. lasciati a vista. Serramenti realizzati con dimensioni contenute
e partizioni simmetriche.
b) nei complessi di interesse storico, artistico, ambientale e di vecchio
impianto di interesse ambientale:
b1) deve privilegiare le soluzioni progettuali più aderenti alla tessitura
strutturale dell’edificio esistente. Negli interventi di ristrutturazione
totale o sostituzione edilizia le facciate degli edifici devono uniformarsi,
per tipologia, dimensioni e posizione dei serramenti, e per l’uso dei materiali
agli edifici d’interesse storico-artistico od ambientale che caratterizzano
l’ambito considerato. Falde delle coperture realizzate con forme semplici,
pendenze rettilinee non interrotte, abbaini terrazzi e lucernari realizzati
arretrati rispetto alla linea di gronda inseriti in simmetria con la facciata,
aventi larghezza della bucatura inferiore alle sottostanti aperture. Non
sono ammessi nuovi balconi prospettanti spazi liberi di profondità inferiore
a metri 7. I nuovi balconi, di sporgenza massima mt 1,00 larghezza m. 2,00,
devono essere realizzati in lastra di pietra con ringhiere in ferro. Serramenti
con persiane non monoblocco realizzati in legno, è ammesso l’uso del ferro
per serramenti vetrina posizionati a piano terreno. Non è ammesso l’utilizzo
di materiali estranei alla tecnica costruttiva storicizzata.
3. L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in
sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere,
con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive
intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
4. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre
la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte,
insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le
caratteristiche ambientali.
5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le
prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere
totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.sali
ad inizio pagina
Art. 33 - Decoro e manutenzione
delle costruzioni e delle aree private
1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza
debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza,
all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche
storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica,
quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe
e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di
riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura
delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in
modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di
tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico
vincolo di tutela è sottoposta alla preventiva approvazione degli uffici
comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica
campionatura. Gli uffici stessi possono richiedere che i medesimi colori
siano campionati sulla facciata dell’edificio da tinteggiare.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza
delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate:
è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato
l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse
o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente
o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà
di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore
dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente;
in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può disporre
l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere
rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando
eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente
con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 34 - Interventi urgenti
1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle
costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione
per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone,
il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento
urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo,
sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello
stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione
dei lavori all’Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela,
nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor
tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli
atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo
l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e
perseguibili.sali ad
inizio pagina
Art. 35 - Decoro degli spazi
pubblici e di uso pubblico e loro occupazione
1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico,
all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione
idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle
stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati
alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati
all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà,
l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione
in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello
S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo
in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee,
per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune
la specifica autorizzazione, indicando l'uso, la superficie che intende
occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali
è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio dell’autorizzazione
può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare
con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per
la rimessa in pristino del suolo.
5. L’autorizzazione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione
e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato
disposto il rinnovo, il titolare dell’autorizzazione ha l'obbligo di sgomberare
il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione
a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici
giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni
speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di
cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge
e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, semprechè non costituiscano
pericolo per la circolazione.
TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
Art. 36 - Altezza interna dei
locali abitativi
1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale
la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m]
sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati,
l'altezza interna è misurata "sottotrave".
2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale
sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza
interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per
l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da
un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità
massima di 0,50 m.
3. La misura minima dell’altezza interna dei locali adibiti ad abitazione
e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto
in esse non specificatamente disposto, dalle N. di A. del P.R.G.C.. sali
ad inizio pagina
4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a
quelle prescritte dalle leggi statali:
a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
1. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale,
che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
2. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore
storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto
l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
3. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale,
per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
1. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto
una funzione abitativa;
2. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto
una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale,
per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato
di agibilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico
sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative
indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate
idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.
6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova
costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto,
una altezza tra pavimento e soffitto inferiore ad 1,80 m.
Art. 37 - Antenne
1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero,
- i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore
del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali
comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi
con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera
di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni
tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo
urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il
contesto dell'ambiente in cui sono installate.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne
mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne
o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere
tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. L’Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi
di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di
impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle
antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti
di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti
leggi di settore nonché del Regolamento comunale approvato con Delibera
C.C. n° 23 in data 25.03.1999 che è allegato
al presente Regolamento Edilizio per farne parte integrante e sostanziale.
sali ad inizio pagina
Art. 38 - Chioschi, mezzi pubblicitari
e tende
1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche
a carattere provvisorio, mezzi pubblicitari e tende è autorizzata dal Comune,
in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento
di esecuzione e di attuazione, nonché dal regolamento comunale sui mezzi
pubblicitari e tende approvato con Delibera di C.C. n° 84 in data 18.12.1997
che è allegato al presente Regolamento Edilizio per farne parte integrante
e sostanziale.
2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di
mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli
di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici,
impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada"
e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza
comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
3. L'installazione di chioschi, mezzi pubblicitari e tende non deve essere
fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare
le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare
alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione
è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici
dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore
a 1:20.
5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti
a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole
dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
6. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono
essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse
pubblico.
7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione
di chioschi o mezzi pubblicitari e tende, valgono le disposizioni di cui
all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7.
8. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire
spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari
all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza
dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
9. Nelle aree per insediamenti produttivi e terziari sono ammessi esclusivamente
cartelli indicatori riepilogativi di tutte le attività esistenti nelle singole
aree. sali ad inizio
pagina
Art. 39 - Coperture, canali
di gronda e pluviali
1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o
inclinate (pendenza delle falde dei nuovi edifici non superiore al 40%)
munite di ferma neve ove necessario, canali di gronda e pluviali per la
raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi
tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione
e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto,
in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità
dei materiali impiegati.
3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il
suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti
e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi
scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque
sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne
o appositi pozzi perdenti.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse
da quelle meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali
delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di
2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi è consentito installare
i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando
il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere
installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento
di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di
ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento
alla pubblica fognatura.
Art. 40 - Cortili e cavedi
1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli
fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore
a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata
sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato rispetti le prescrizioni
delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto
delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi
altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art.
17, 2° comma.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati
da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto
per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione
e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio,
ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi
devono essere così dimensionati:
• altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m2;
• altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m2;
• altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m2.
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore
per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato
e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo
da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale
di rifiuto.
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un
peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.
Art. 41 - Intercapedini e griglie
di aerazione
1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato
sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione
ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati;
l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta,
l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la
possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente
in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle
costruzioni, ma con divieto di utilizzo del sottosuolo pubblico, può essere
consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di
servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli,
ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso
sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto
del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari
che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso,
effettuata previo specifico provvedimento di assenso da parte del Comune.
5. Le intercapedini esistenti su suolo pubblico facenti parte di edifici
esistenti oggetto di intervento edilizio devono essere rimosse. Per documentati
casi particolari possono essere mantenute previa verifica delle caratteristiche
tecniche e di compatibilità con il suolo pubblico.
Art. 42 - Misure contro la
penetrazione di animali nelle costruzioni
1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero
devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione
di ratti, volatili ed animali in genere.
2. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai
con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili
a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono
essere debitamente stuccate.
3. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti
indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare
forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare
stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove
possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco
piramidali per impedire la risalita dei ratti.
5. Cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare
superfici in pendenza con inclinazione non inferiore a 15° tale da costituire
idoneo mezzo di dissuasione. Superfici con inclinazione minore debbono essere
dotate di idonei mezzi di dissuasione meccanici o elettrici (reti o griglie
a punta, in tensione ecc).
6. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’Autorità
comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente
per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano
accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.
Art. 43 - Muri di sostegno
1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza
non superiore a 3,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile
dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali
terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza
del muro che li sovrasta.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto
il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti
finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni
delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione;
in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve
essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali
e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi,
che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica
vista, debbono essere realizzati in pietra a spacco naturale od in c.a.
rivestito in pietra. Il relativo progetto deve prevedere tutti gli accorgimenti
atti ad assicurare il miglior inserimento ambientale.
5. Per i muri di sostegno isolati, l’Autorità comunale, sentita la Commissione
Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio
realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente
in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico
inserimento nell'ambiente naturale.
6. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare
il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione
dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate
da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre
il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego
di vegetazione.
Art. 44 - Numeri civici, cassette
per corrispondenza, contatori gas metano
1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi
che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza
degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente
collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra
e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto
perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al
proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori
realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo
di illuminazione notturna.
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione
di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune
i numeri civici, affinchè siano soppressi.
6. Le cassette per il recapito della corrispondenza posizionate esternamente
agli edifici devono essere realizzate con materiali consoni all’ambiente,
in particolare negli ambiti di interesse storico artistico ambientale e
di vecchio impianto di interesse ambientale le cassette devono essere realizzate,
con forme e dimensioni consone,nei seguenti materiali: ottone, ferro battuto,
legno, pietra. Non è ammesso l’uso dell’alluminio.
7. I contatori del gas metano a servizio di edifici ubicati negli ambiti
di interesse storico artistico ambientale e di vecchio impianto di interesse
ambientale devono essere collocati in nicchie chiuse con sportelli realizzati
in ferro o legno e le tubazioni del gas, se prospettanti spazi pubblici,
devono essere realizzate inguainate e sotto-traccia.
Art. 45 - Parapetti e ringhiere
1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo
di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di
quest'ultimo.
2. I manufatti di cui sopra devono:
a) avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,20 m;
b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità
alle vigenti leggi in materia;
non devono:
c) essere scalabili;
d) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10
m.
3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono esclusi gli scatolati
di alluminio e gli elementi prefabbricati in c.a. e sono ammessi in generale
tutti gli altri materiali ivi compreso il vetro se debitamente certificato
in resistenza e non frammentazione agli urti. Confermato quanto sopra, nelle
aree R1,R2,1R3 e nelle zone agricole - per gli interventi di recupero sul
patrimonio edilizio esistente – i parapetti e le ringhiere sono realizzati
esclusivamente in ferro a disegno semplice con correnti e montanti in piattina.
Art. 46 - Passaggi pedonali
e marciapiedi
1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile,
quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio
pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione
delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata
dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere
realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati
di volta in volta dal Comune.
3. Marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati
su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza
minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non
superiore all'8%.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi
con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere
superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare,
possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone
che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche
idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne
parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni
del "Codice della Strada",del suo regolamento di esecuzione e di attuazione
e del Regolamento comunale sulla disciplina della installazione dei mezzi
pubblicitari e delle tende approvato con Deliberazione del C.C. in data
18.12.97 n° 84 allegato al presente Regolamento.
Art. 47 - Passi carrabili
1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito
tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente
proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle
disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di
esecuzione e di attuazione. I cancelli e le serrande degli accessi carrai
devono aprirsi verso l’interno delle proprietà private, senza occupazione
o sporto su suolo pubblico
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito
da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere
concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere
inferiore a 2,50 m e superiore a 4,00 m, la distanza da un altro passo carrabile
non deve essere inferiore a 2,00 m e la distanza dal confine con proprietà
private non deve essere inferiore a 1,00 m.
Internamente alle aree produttive, commerciali e agricole la larghezza dei
passi carrabili può essere aumentata fino ad un massimo di. 6,00 m.
5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso
agli spazi di pertinenza e la carreggiata pubblica o tra quest'ultima e
le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o
comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non
inferiore a 4,50 m.
6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre
realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità,
eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente
disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui
ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi
di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti
e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere
richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente
con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio
ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art.
46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36,
punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
Art. 48 - Piste ciclabili
1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica
ed in tutti i luoghi previsti dall’art. 7 della l.r. 33/1990 sono previsti
parcheggi per le biciclette.
Art. 49 - Portici e "pilotis"
1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni
non inferiori a 2,00 m di larghezza e 3,00 m di altezza misurata all'intradosso
del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva
di fissare misure diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico
veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 3,00
m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a
servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati
od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l’Autorità
comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti
di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture
per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
Art. 50 - Prefabbricati
1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni
previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche
tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante,
sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
Art. 51 - Rampe
1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta
al superamento di dislivelli.
2. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno
degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee;
negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di
marcia alternato regolato da semaforo;
b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di
marcia alternato regolato da semaforo;
d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
4. Negli edifici residenziali mono e bifamigliari non è necessaria l’installazione
del semaforo per regolare gli accessi alle rampe.
5. Le rampe devono essere arretrate di 3,00 m rispetto al filo dello spazio
pubblico.
6. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura,
misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato
regolato da semaforo;
b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
7. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole,
con apposite scanalature per il deflusso delle acque; nei condomini, almeno
da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza
di 0,90 m.
8. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle
di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni
delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche.
9. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.
Art. 52 - Recinzioni e cancelli
1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli
esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme
generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza
della circolazione; l’Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti
di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali
finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici
possono essere realizzate:
a) con muro pieno di altezza massima, di 300 m esclusivamente nelle aree
a prevalente destinazione produttiva. L’altezza del muro sarà autorizzata
previo verifica, da parte dell’Ufficio Tecnico, del contesto edilizio.
b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,80 m sovrastato da reti
o cancellate “a giorno” o siepi, per un'altezza massima complessiva di 2,20
m, su spazi pubblici e m. 3,00 tra proprietà private, il tutto per le aree
a prevalente destinazione residenziale;
c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,00 m, su spazi pubblici
e m. 3,00 tra proprietà private;
d) con pali infissi al suolo e rete di protezione o staccionata in legno
di altezza non superiore a 2,00 m, su spazi pubblici e m. 3,00 tra proprietà
private, esclusivamente nelle aree agricole;
4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse
per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere
l'unità compositiva.
5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei
cordoli sono cemento faccia a vista, mattoni faccia a vista, pietra;
6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono ferro
e legno. 7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni
dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea
di spiccato dei muri medesimi.
8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare
altezza non superiore all’altezza della recinzione ed aprirsi all'interno
della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno
se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei
marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili
si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e
rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.
9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o
telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette
ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a
movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi
di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
10. Le realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta
alle disposizioni di legge che regolano l’ampiezza delle fasce di rispetto
dei nastri stradali. Nel rispetto inoltre delle Norme Tecniche di Attuazione
del P.R.G..
Art. 53 - Serramenti
1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici
o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso
l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione
per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di
sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico
ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico
possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal
piano del marciapiede o ad un'altezza di 2,80 m dal piano stradale, per
le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve
invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l’Autorità comunale,
sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti
con specifici materiali e coloriture.
4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma
2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione
dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto
l'adeguamento alle norme regolamentari.
Art. 54 - Servitù pubbliche
1. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti
delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori,
tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di
tracciamento, di idranti e simili;
c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici
servizi;
e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi
relativi;
f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico,
ecc.;
g) lapidi commemorative;
h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di
pubblica utilità.
2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere
applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto
se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo
di tutela.
3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti
di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei
privati installatori.
4. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio
alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza
pubblica per cui è effettuata.
5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo
di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica
vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti
o danneggiati per fatti a loro imputabili.
6. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti
di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie
per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere
rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia
stato indispensabile rimuoverli.
Art. 55 - Soppalchi
1. Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie
ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale
in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella
sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi
vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli,
non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
2. La realizzazione del soppalco è:
a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione
prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo,
anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza
non inferiore a 1,00 m;
b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso
del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso
della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art.
15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art.
20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento
della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.
Art. 56 - Sporgenze fisse e
mobili
1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici
o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici,
davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine,
pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le
verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo
di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.
2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei
loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
a) 1/10 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,10 m per
balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non
inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
b) 1,5 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza
del marciapiede, ridotta di 20 cm, e devono avere il bordo inferiore ad
una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o
del suolo.
c) 0,20 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato
a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di
2,20 m.
d) 0,25 m. per altri corpi aggettanti (elementi decorativi, cornici, davanzali,
soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferiate, vetrine) compresi
nel tratto verticale misurato a partire da una altezza non minore di m.
2,50.
e) 0,25 m. per le lanterne ed insegne pensili comprese nel tratto verticale
misurato a partire da una altezza non minore di m. 2,50.
f) 0,60 m. per le lanterne ed insegne pensili comprese nel tratto verticale
misurato a partire da una altezza non minore di m. 3,00
g) 1,20 m. per le lanterne ed insegne pensili comprese nel tratto verticale
misurato a partire da una altezza non minore di m. 3,50
3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere
vietata dall’Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro
urbano.
Art. 57 - Strade private
1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure
autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
b) alla manutenzione e pulizia;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
d) all'efficenza del sedime e del manto stradale;
e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle
acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono
avere larghezza minima di 6,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria
della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare
in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia
degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa
devono avere larghezza minima di 3,00 m e raggio di curvatura, misurato
nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati
alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza
minima di 3,50 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 6,00 m nel caso
di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria
della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare
in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia
degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni:
nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono
essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari,
compatibili con la reale fattibilità.
7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno
del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in
grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di
soccorso e di pubblica sicurezza.
Art. 58 - Terrazzi
1. Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio
pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto,
la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante,
di portico, di corso d'acqua, di suolo.
2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove
sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto
di altezza non inferiore a 1,00 m.
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili
è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste
in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato
un doppio solaio con interposta camera d'aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
5. All’interno delle “aree di interesse storico-artistico-ambientale”, dei
“complessi di vecchio impianto di interesse ambientale” e nelle aree di
vincolo paesaggistico è vietata la realizzazione di tetti piani a copertura
di edifici.
TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE
Art. 59 - Prescrizioni generali
1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali
comunque assentiti.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali
soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto
la loro personale e solidale responsabilità, affinchè opere ed interventi
siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle
leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate
le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione
e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate
e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
Art. 60 - Richiesta e consegna
di punti fissi
1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente
titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi
pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare
il nominativo del direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale
dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione
dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un
funzionario comunale - provvede:
a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve
essere riferita la posizione dell'opera da realizzare preventivamente segnalati
nel progetto allegato al permesso di costruire o altro idoneo titolo amministrativo
per edificare;
b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale
ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi
alle opere di urbanizzazione primaria.
3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale,
che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono
a carico del richiedente.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati;
in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne
invia copia al Comune.
Art. 61 - Disciplina del cantiere
1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello
chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con
l'indicazione:
a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
b) degli estremi del permesso di costruire o della denuncia di inizio dell'attività
e del nome del titolare della stessa;
c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile
del cantiere;
e) dei nominativo del progettista e del direttore dei lavori delle opere
in c.a.;
f) dei nominativo dei progettisti degli impianti tecnologici ;
g) dei nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione
dei lavori (D.Lgs. 14.08.96 n. 494);
tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
2. Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione il permesso di costruire
o la denuncia di inizio attività corredate degli elaborati progettuali con
il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione
dell'inizio dei lavori.
3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere
dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti
comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede
con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio
di Igiene Pubblica competente per territorio.
4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla
permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle
vigenti norme di legge.
5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere
o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile
di cantiere).
6. L’Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente
articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.
Art. 62 - Occupazione del suolo
pubblico e recinzioni provvisorie
1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino
impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato
le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti
predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando
ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico,
il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente
richiedere all’Autorità comunale la relativa autorizzazione ai sensi dell'art.
35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione
planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Il titolare del permesso di costruire o della D.I.A., prima di dar corso
ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico,
deve, previa denuncia all’Autorità comunale, recingere provvisoriamente
l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti
tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni
impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli
enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità
pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione
di ristagni d'acqua.
5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte
almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli
sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza
a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione
luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per
recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi
o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci
rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali
piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm2,
disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso
l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se
la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve
comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso
a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi
interessati.
7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà
di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche
affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore
a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione
semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente
articolo 61.
Art. 63 - Sicurezza del cantiere
e requisiti delle strutture provvisionali
1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili,
per tutta la durata dei lavori.
2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio,
impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di
resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire
l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi
alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e
la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere
provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per
lo scarico dei materiali.
3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono
essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione
rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei
cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli
enti cui è affidata la vigilanza in materia.
4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie
a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti
già costruite; in difetto, l’Autorità comunale ordina al costruttore e/o
al titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività,
gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi
sostitutivi a spese degli inadempienti.
5. Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate tutte le
misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante
dell'edificio.
6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza
delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti
in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire
le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
7. Ove del caso, l’Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della
pubblica incolumità.
Art. 64 - Scavi e demolizioni
1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto
richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei
a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza
degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi
pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria
l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione
all’Autorità comunale.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni
del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta
vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti
atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del
caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi
allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari
a braccio meccanico, è data facoltà all’Autorità comunale di disporre, oltre
alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità
ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente
utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata
a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo
al titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività
di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate
dalla legge che disciplina la materia.
7. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.
Art. 65 - Rinvenimenti
1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico
devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata
comunicazione all’Autorità comunale del reperimento; l’Autorità comunale
richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per
la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da
lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare
le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve,
ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’Autorità comunale,
la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella
di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio
del nulla osta per la sepoltura.
3. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.
Art. 66 - Ripristino del suolo
e degli impianti pubblici
1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del permesso di costruire
sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree
e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino
effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di
apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese
del costruttore e, in solido con questi, del titolare del permesso di costruire
ovvero della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere
rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando
eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente
con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI
Art. 67 - Vigilanza e coercizione
1. L’Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed
edilizia ai sensi del DPR 6\6\2001 n° 380, e dell'articolo 59 della legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. L’Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo
ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati,
ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite
motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino
l'esecuzione di opere od attività, l’Autorità comunale ordina la realizzazione
delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere
o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le
attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
5. L’Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese
sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro
quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve
restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse
coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 68 - Violazione del regolamento
e sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione
urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento
edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dall'art. 11 della legge regionale .8 luglio 1999, n. 19, previa
eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale
di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689.
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 69 Ricostruzione di edifici
crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali
1. E' facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire
la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore,
di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi
naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non
imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni
d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze
dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali
impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire
un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per
quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre
ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse
alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo
caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli
dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi,
in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore
dei lavori.
Art. 70 - Deroghe
1. L’Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla
osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente
Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale
vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico
interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati
dalle leggi e dalle direttive vigenti.
TITOLO IX - PIANO DEL COLORE
Art. 71 - Piano del colore
1. Il Piano del colore è normato dallo specifico regolamento approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale in data 16.02.1989 n° 16, che viene
allegato al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.
TITOLO X - BENI CULTURALI ARCHITETTONICI
Art. 72 - Beni Culturali Architettonici
1. L’elenco dei Beni culturali architettonici, individuati ai sensi della
Legge regionale 14.03.1995 n° 35 ed elencati nel relativo Catalogo approvato
con Delibera del Consiglio Comunale in data 15.06.2000 n° 34, è allegato
al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.