Capo I Finalita’ e criteri generali
Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
Articolo 2 - Finalita’
Articolo 3 - Inquadramento normativo
Articolo 4 - Criteri di riduzione inquinamento luminoso
Capo II Norme per gli impianti di illuminazione pubblica
Articolo 5 - Criteri generali
Articolo 6 - Caratteristiche tecniche
Capo III Norme per grandi aree e impianti sportivi
Articolo 7 - Fari e torri faro grandi aree
Articolo 8 - Impianti sportivi
Capo IV Illuminazione di edifici e monumenti e insegne
Articolo 9 - Edifici e monumenti
Articolo 10 - Insegne commerciali
Capo V Impianti privati e residenziali
Articolo 11 - Indicazioni progettuali per impianti
di illuminazione privati
Articolo 12 - Indicazioni per impianti ornamentali
e di arredo urbano
Capo VI Disposizioni finali
Articolo 13 - Procedure amministrative
Articolo 14 - Adeguamento impianti esistenti
Articolo 15 - Esclusioni
Articolo 16 - Deroghe
Articolo 17 - Pubblicita’
Articolo 18 - Controlli e competenze
Articolo 19 - Entrata in vigore
Capo I – Finalita’ e criteri generali
Articolo 1 - Oggetto ed ambito
di applicazione
Il presente regolamento riguarda la disciplina delle fonti di emissione
di luce artificiale esterna per l’illuminazione pubblica e di spazi ad uso
pubblico e/o asserviti a tale scopo, grandi aree, anche private, ed impianti
sportivi, illuminazione di facciate di edifici e di monumenti nonché l’illuminazione
per scopi pubblicitari. Si pone in modo propositivo quale complemento alle
vigenti normative nazionali, regionali e comunali in vigore nell’osservanza
delle rispettive competenze.
Salvo ove diversamente specificato le disposizioni del presente regolamento
di applicano alle nuove installazioni di impianti di illuminazione esterna.
Ai fini del presente regolamento sono assimilabili a nuove installazioni
anche gli interventi di sostituzione completa dei corpi illuminanti (armatura
e lampada).
Articolo 2 - Finalita’
Le finalità perseguite sono di tipo ambientale e riguardano:
a) il contenimento del consumo energetico anche mediante l’innovazione tecnologica;
b) la riduzione dell’inquinamento luminoso;
Articolo 3 - Inquadramento normativo
A titolo non esaustivo si elencano le principali normative in materia di
illuminazione pubblica e pubblicitaria e di inquinamento luminoso aventi
carattere nazionale, regionale e comunale:
a) Normative regionali e statali
• Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione
e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse
energetiche”
• Decreto legislativo n. 285 del 30-4-1992 "Nuovo Codice della Strada"
• D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada"
• Decreto legislativo 360/93 "Disposizioni correttive ed integrative del
Codice della Strada" approvato con Decreto legislativo n. 285 del 30-4-1992
• D.M. 12/04/95 Supp. ordinario n.77 alla G.U. n.146 del 24/06/95 "Direttive
per la redazione, adozione ed attuazione dei piani Urbani del traffico"
• D.P.R. 503/96 : "Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche"
• Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 "Norme per l’attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"
• Allegato II Direttiva 83/189/CEE legge del 21 Giugno 1986 n.317 sulla
realizzazione di impianti a regola d’arte e analogo DPR 447/91 (regolamento
della legge 46/90)
• UNI 11248 in merito all’ “Illuminazione stradale”
b) Regolamenti Comunali vigenti
• Regolamento Igienico-Edilizio approvato con delibera C.C. n. 25 in data
07/07/2005
• Regolamento Comunale sulla disciplina dell’installazione di mezzi pubblicitari
e tende approvato con delibera C.C. n.84 in data 18/12/1997 in ultimo modificato
con delibera C.C. n. 43 in data 23/06/2008;
Articolo 4 - Criteri di riduzione
inquinamento luminoso
Al fine di valorizzare in modo efficace il patrimonio notturno, assicurare
un’adeguata protezione alle stazioni astronomiche e salvaguardare gli equilibri
ecologici all’interno delle aree faunistiche di pregio non é compatibile
l’utilizzo di corpi illuminanti che per dimensioni, emissione luminosa numero
ed uso improprio degli stessi, possono originare un visibile impatto sul
territorio particolarmente dissonante con i livelli ed il genere di illuminazione
presente nell’area. Non é altresì compatibile con il presente regolamento
l’illuminazione in modo permanente (per fini ornamentali, pubblicitari e
di qualsiasi altro genere) di qualsiasi elemento naturale del paesaggio.
É confermato il divieto su tutto il territorio comunale dell’uso di fari
fissi o roteanti e di qualsiasi altra struttura di richiamo luminoso che
disperda la luce verso la volta celeste, sia per fini pubblicitari che di
altro genere o finalità sia privata che pubblica.
Capo II – Norme per gli impianti di illuminazione pubblica
Articolo 5 - Criteri generali
§ 5.1 – progettazione e adeguamento
Gli impianti di illuminazione esterna sia pubblici che privati, dovranno
essere progettati ed eseguiti secondo criteri di ridotto inquinamento luminoso
con basso fattore di abbagliamento ed a ridotto consumo energetico.
I progetti relativi a nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno
realizzati dalla data di entrata in vigore del presente regolamento secondo
le indicazioni tecniche di seguito specificate.
In particolare:
a) gli impianti da realizzarsi a cura di privati a seguito di piano esecutivo
convenzionato o altro atto autorizzativo convenzionato l’obbligo di adeguamento
riguarda i progetti da approvare da parte dell’Amministrazione Comunale,
mentre per quelli approvati ma non ancora in realizzazione l’Amministrazione
Comunale potrà richiederne il rispetto solo quando questo non comporti un
aggravio dei costi dei lavori di realizzazione;
b) per gli impianti da realizzarsi a carico del Comune, l’obbligo di adeguamento
riguarda le progettazioni in corso per le quali non sia ancora intervenuta
l’approvazione esecutiva. Per i lavori eventualmente già appaltati, l’adeguamento
avverrà nel rispetto dei vincoli normativi ed economici imposti dalla normativa
in materia di contratti pubblici;
Inoltre sono soggetti al presente regolamento gli interventi di manutenzione
straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica esistenti sia di
proprietà del Comune che di Enel Sole s.r.l., che riguardino in particolare
la sostituzione dei corpi illuminanti, con la sola eccezione di riparazioni
ed interventi urgenti dovuti a danneggiamenti.
§ 5.2 – caratteristiche generali
Dall'entrata in vigore del presente regolamento e fatto salvo quanto riportato
al precedente punto 5.1, non potranno più essere impiegate ottiche e sorgenti
di luce non rispondenti ai criteri ed alle caratteristiche indicati nel
presente regolamento.
§ 5.3 – divieti
E' vietata l’installazione di apparecchi illuminanti che disperdano la luce
al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati ed in particolare, verso
la volta celeste.
Non sono i ogni caso ammesse lampade con indice di resa dei colori inferiore
a 20.
Articolo 6 - Caratteristiche
tecniche
§ 6.1 – ottiche ed armature
Per l’illuminazione lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali,
nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi
pedonali sono ammesse solamente soluzioni con rapporto lumen/watt non inferiore
a 90.
In tali ambiti sono di norma adottate le lampade al sodio ad alta pressione,
ma per esigenze cromatiche e/o di sicurezza e confort visivo o per tenere
conto delle innovazioni tecnologiche, potranno altresì essere utilizzate
lampade diverse, (alogenuri metallici, vapori di sodio compatte, lampade
fluorescenti di ultima generazione, ioduri metallici, ecc..) il cui impiego
sarà valutato dall’Amministrazione Comunale caso per caso, sulla base di
un’adeguata relazione progettuale che dimostri le migliori caratteristiche
prestazionali in relazione ai requisiti progettuali richiesti.
Inoltre per quel che concerne l’illuminazione pubblica e/o di spazi ad uso
pubblico e/o asserviti a tale scopo, in considerazione dell’evoluzione tecnica
in corso, potranno essere installati anche a titolo sperimentale sistemi
di illuminazione a LED o ad induzione magnetica. L’impiego di queste lampade
su strade pubbliche è in ogni caso subordinato alla verifica delle condizioni
minime di illuminamento richieste dalla normativa al fine di garantire la
sicurezza della circolazione stradale.
Le ottiche per impianti ad uso stradale, ovvero nell'illuminazione di piazzali
e parcheggi pubblici e/o ad uso pubblico e/o asserviti a tale scopo, dovranno
essere montate parallelamente alle superfici da illuminare o con inclinazione
massima di 5° e solo esclusivamente su pali dritti troncoconici. In centro
storico è ammesso l’uso di pali artistici di forma e sezione diversa della
precedente.
Le ottiche preesistenti, montate diversamente, potranno essere adeguate
ai criteri esposti anche mediante la sola variazione dell’inclinazione in
modo da adeguarla ai valori precedentemente indicati.
6.2 – limitazione inquinamento luminoso e consumo energetico
Sono considerate "antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento
e a ridotto consumo energetico" solo le sorgenti di luce con ottiche "cut-off"
con intensità luminosa massima, a 90°, non superiore a 0 cd per 1000 lumen,
e, a 70° non superiore a 350 cd per 1000 lumen, con rapporto Lumen/Watt
non inferiore a 90.
Capo III – Norme per grandi aree e impianti sportivi
Articolo 7 - Fari e torri faro
grandi aree
I fari, le torri faro ed i riflettori, illuminanti grandi aree quali parcheggi,
piazzali e giardini anche privati, cantieri, complessi industriali e commerciali
dovranno obbligatoriamente avere un’inclinazione massima rispetto al terreno
di 30° (gradi) se simmetrici, nonché idonei schermi per evitare la dispersione
verso l’alto se necessario e a 0° (gradi) se asimmetrici. In ogni caso,
tali impianti dovranno obbligatoriamente avere un’emissione non superiore
a 0 cd/klm a 90° e oltre. In ogni caso non potranno inviare luce al di fuori
delle aree da illuminare. L'intensità luminosa di detti impianti dovrà essere
ridotta nelle ore di minore utilizzazione come quanto disposto per le ottiche
stradali di cui al precedente articolo 4. Nei casi in cui non è essenziale
la permanenza continua della luce dopo le ore 22,00 (cantieri, aree industriali,
ecc.) è opportuno sia previsto lo spegnimento totale, eventualmente integrato
dalla presenza di sensori di prossimità.
Articolo 8 - Impianti sportivi
Per gli impianti sportivi,in cui è assolutamente necessaria la corretta
percezione dei colori, sono preferibili soluzioni a luce bianca conformi
ai requisiti tecnici richiesti per la disciplina sportiva a cui l’impianto
è preposto. In ogni caso dovranno essere impiegati criteri e mezzi per evitare
o contenere fenomeni di dispersione della luce soprattutto verso l’alto
ed anche al di fuori di suddetti impianti.
Capo IV – Illuminazione di edifici, monumenti e insegne
Articolo 9 - Edifici e monumenti
Per gli edifici, in linea generale, dovrà utilizzata la tecnica “radente
dall’alto”, dando preferenza agli apparecchi posizionati sotto gronda o
direttamente a parete.
Sono ammessi in ambito residenziale, edifici di interesse storico ed artistico
o di pregio architettonico compresi quelli per il culto e per i monumenti
fasci di luce orientati dal basso verso l’alto solo se gli stessi rimangano
almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare.
Per gli edifici di interesse storico ed artistico o di pregio architettonico
compresi quelli per il culto e per i monumenti, potranno anche essere utilizzati
sistemi di illuminazione monumentale specifica utilizzando barre luminose
a led o altre lampade che il progresso tecnico renderà disponibili, purché
a bassa potenza e progettati in modo da non prevedere dispersioni di luce
verso l’alto e al di fuori della zona da illuminare.
Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento si dovranno
effettuare sugli edifici e monumenti pubblici tutte le regolazioni consentite
dai corpi illuminanti installati al fine di ridurre l’inquinamento luminoso.
Articolo 10 - Insegne commerciali
Le insegne commerciali non dotate di luce propria potranno essere illuminate
con fari di esigua potenza con fascio luminoso dall’alto verso il basso
oppure con adeguati dispositivi ad incasso posteriore o laterali.
Le insegne dotate di luce propria, fatto salvo quanto stabilito dal regolamento
comunale di cui all’art. 3 e nel rispetto delle caratteristiche richieste
dal Regolamento Edilizio e dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente
Piano Regolatore Generale Comunale, dovranno essere preferibilmente incassate
o protette da appositi dispositivi o accorgimenti limitanti o inibenti le
dispersioni verso l’alto ed avere tonalità rossa.
Per entrambi i tipi di illuminazione l’orario di spegnimento dovrà essere
alle ore 22 nel periodo di ora solare e alle 23 in quello di ora legale,
fatto salvo per le insegne di indispensabile e obbligatorio uso notturno.
Per gli esercizi commerciali che protraggono l’attività dopo gli orari sopra
indicati è consentito lo spegnimento in coincidenza con la chiusura al pubblico
dell’attività.
Si richiama in particolare per quel che concerne l’illuminazione pubblicitaria,
il regolamento sulla disciplina dell’installazione di mezzi pubblicitari
e tende approvato con delibera C.C. n.84 in data 18/12/1997 in ultimo modificato
con delibera C.C. n. 43 in data 23/06/2008.
Capo V – Impianti privati e residenziali
Articolo 11 - Indicazioni progettuali
per impianti di illuminazione privati
Per gli impianti di illuminazione a servizio di viabilità o grandi aree
private valgono quando applicabili analoghe regole dei precedenti capi II
e III.
Articolo 12 - Indicazioni per
impianti ornamentali e di arredo urbano
Le previsioni del presente articolo riguardano gli impianti di illuminazione
esterni privati utilizzati con continuità, a prevalente carattere ornamentale
e/o di arredo urbano, quali illuminazione di giardini, vialetti, percorsi
segna passo, ecc… e si limitano a fornire norme di indirizzo non prescrittive
per la progettazione e/o l’installazione di tali impianti.
Tali impianti sono realizzabili con ottiche aperte di ogni tipo che garantiscano
una limitata dispersione dei fasci luminosi verso l’alto. I professionisti
orienteranno la progettazione verso soluzioni che garantiscano un’emissione
massima di 25 cd/klm a 90°, 5 cd/klm a 100° e 0 cd/klm oltre 110°.
Detti impianti devono inoltre essere dotati di dispositivi per ridurre l’intensità
luminosa dopo le ore 22,00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 23,00
nel periodo di ora legale.
§ 12.1 – esclusioni
Non rientrano nelle disposizioni del presente articolo:
1) gli impianti residenziali privati e/o condominiali alimentati con potenza
massima impiegata non superiore complessivamente a 1 Kw;
2) gli impianti con sorgenti internalizzate o fisicamente schermate verso
l’alto quali quelle, nei sottopassaggi e nelle gallerie, sotto balconi o
sporgenze ecc.;
3) lampioni da giardino di bassa potenza alimentati ad energia solare purché
schermati nella parte superiore;
4) impianti dotati di sensori di prossimità che si accendono unicamente
al passaggio di persone e/o mezzi meccanici;
5) impianti utilizzati in modo del tutto sporadico anche dopo le ore 22,00;
sali ad inizio pagina
§ 12.2 – consigli di buona prassi
Gli impianti esistenti non conformi alle caratteristiche tecniche sopra
riportati possono essere adeguati mediante interventi a basso costo quali
ad esempio l’integrazione di sistemi schermati verso l’alto.
Dopo le ore 22,00, al fine di incrementare il risparmio energetico ed abbattere
l'inquinamento luminoso, é preferibile utilizzare sensori di prossimità
che accendono la sorgente luminosa solo in caso di necessità e installati
in modo da non rilevare il passaggio di eventuali animali domestici, in
luogo degli interruttori crepuscolari.
E’ auspicabile evitare l’acquisto di corpi illuminanti, non sufficientemente
schermati, quali lanterne a piatto (preferibili in ogni caso quelle con
piatto inclinato verso l’interno con lampada non sporgente dal perimetro
del piatto stesso), colonne diffondenti (da evitare); sfere diffondenti
(ammissibili unicamente quelle schermate con vernice termoresistente nera
nella parte superiore per almeno il 50% del corpo illuminante realizzate
in materiale trasparente o fumé; da evitare quelle in materiale plastico
bianco).
In ogni caso, sono da preferire le ottiche che montino lampade a bassissima
potenza ed alta efficienza energetica.
Capo VI – Disposizioni finali
Articolo 13 - Procedure amministrative
Il Comune verificherà, la compatibilità dei progetti degli impianti di illuminazione
esterna e delle richieste di installazione di insegne pubblicitarie pervenuti,
con le norme del presente regolamento, comunicando eventuali prescrizioni,
in sede di rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi o comunque
entro i termini di efficacia delle D.I.A (Denunce di Inizio Attività).
Al termine dei lavori relativi alle pratiche di cui al coma precedente,
fatte salve più dettagliate attestazioni e/o procedure di collaudo previste
dai vigenti strumenti urbanistici e regolamentari comunali o dalla normativa
in vigore, dovrà essere consegnata la dichiarazione di conformità degli
impianti rilasciata dall’installatore.
Articolo 14 - Adeguamento impianti
esistenti
Per gli impianti di illuminazione pubblica stradale e per quelli a servizio
di edifici e/o monumenti pubblici il Comune, entro due anni dall’entrata
in vigore del presente regolamento, provvederà a redigere un programma di
adeguamento da attuarsi, fatto salvi i vincoli di spesa, normativi e finanziari,
nei successivi cinque anni.
Gli adeguamenti e le modifiche (quali orientamenti, sostituzioni programmate
di lampade e schermi) non comportanti aggravio di spesa dovranno essere
attuati, salvo quanto diversamente stabilito, entro due anni dall'approvazione
del presente regolamento.
Articolo 15 - Esclusioni
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle le caserme
ed alle zone militari.
Articolo 16 - Deroghe
Eventuali deroghe sono concesse per esigenze di ordine pubblico e di tutela
della salute o per attività di particolare interesse e rilevanza pubblica.
Articolo 17 - Pubblicita’
Il Comune provvederà a pubblicizzare il presente regolamento sul proprio
sito internet e negli altri modi e forme che saranno ritenuti più opportuni
dall’Amministrazione Comunale.
Entro un anno dall’approvazione del presente regolamento si darà luogo ad
una campagna informativa, avvalendosi eventualmente delle pagine interne
del notiziario comunale, volta a rendere maggiormente comprensibili a tutti
i cittadini i contenuti tecnici del regolamento al fine di stimolare l’utilizzo
di migliori prodotti tecnologi per la riduzione dell’inquinamento luminoso
ed il conseguente contenimento del consumo energetico.
Articolo 18 - Controlli e competenze
All’applicazione del presente regolamento concorrono per quanto di rispettiva
competenza il Servizio urbanistica ed edilizia privata, l’ufficio tecnico
comunale e il Corpo di Polizia Municipale nell’ambito dei consueti compiti
di vigilanza edilizia.
Articolo 19 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività
della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.