Titolo I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Ambito di intervento
Articolo 2 - Modalità tecniche di presentazione
Articolo 3 - Suddivisione del territorio
Articolo 4 - Definizione degli impianti pubblicitari
Articolo 5 - Classificazione degli impianti pubblicitari
Articolo 6 - Insegne frontali
Articolo 7 - Insegne a bandiera
Articolo 8 - Insegne nei portici
Articolo 9 - Insegne nel terreno
Articolo 10 - Impianti di cartellonistica
Articolo 11 - Impianti su elementi di arredo urbano
Articolo 12 - Bandiere, striscioni, teli, gonfaloni
e stendardi mobili
Articolo 13 - Segnali luminosi
Articolo 14 - Aeromobili, palloni frenati, proiezioni
Articolo 15 - Criteri generali di inserimento
Titolo II - Disciplina specifica delle zone e disposizioni particolari
Articolo 16 - Disciplina specifica delle zone A
Articolo 17 - Disciplina specifica delle zone B
Articolo 18 - Disciplina specifica delle zone C
Articolo 19 - Disciplina specifica delle zone D ed
E
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari
Articolo 21 - Installazione delle Tende
Titolo III - Norme Transitorie e Finali
Articolo 22 - Esclusioni
Articolo 23 - Deroghe
Articolo 24 - Norme transitorie
Articolo 1 - Ambito di intervento
1. La collocazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale di
qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, visibile dagli spazi pubblici
o di uso pubblico, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente
o se oggetto di voltura, è subordinata alla preventiva autorizzazione in
conformità alle seguenti disposizioni a carattere tecnico ambientale ed
edilizio. Le disposizioni sono integrate dalle seguenti tavole:
Suddivisione del territorio comunale - scala 1:5.000
Dettaglio centro antico - scala 1:1.000.
2. L'autorizzazione è precaria ed è revocabile in qualunque momento la Civica
Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute
ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od
interessi generali.
3. Gli impianti pubblicitari possono risultare:
- di esercizio, atti a segnalare la sede di attività commerciali, artigianali,
professionali, industriali e di servizio;
- a carattere generale per far conoscere e diffondere, sia in modo continuativo
che temporaneo, attività, simboli e prodotti di natura commerciale, artigianale,
professionale, industriale e di servizio.
4. Le tipologie di impianti pubblicitari oggetto delle seguenti disposizioni
sono quelle elencate e classificate agli articoli 4 e 5. La materia di carattere
tributario è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento
comunale per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie, di
competenza dell'Ufficio Tributi.
5. La semplice sostituzione del messaggio e scritte contenuti nel mezzo
pubblicitario non dà luogo a nuova autorizzazione ma dovrà essere effettuata
comunicazione con allegata documentazione tecnica di cui al comma 3 del
successivo art. 2.
Articolo 2 - Modalità tecniche
di presentazione
1. Prima di installare o modificare qualsiasi impianto pubblicitario gli
interessati devono presentare, al Ufficio Tecnico Comunale Servizio Edilizia
Privata ed Urbanistica, domanda in bollo, sui moduli forniti dall'ufficio.
La domanda può essere cumulativa per tipologie analoghe purché riferito
alla medesima località.
2. Per le insegne di esercizio da installare su aree ed edifici sottoposti
a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 (codice dei
beni culturali e del paesaggio) dovrà essere preventivamente acquisito,
a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole dell'Ente preposto
al vincolo che dovrà essere allegato alla predetta domanda. Nelle aree sottoposte
ai vincoli di cui sopra è vietato collocare cartelli ed ogni altro mezzo
pubblicitario diverso dall'insegna di esercizio.
3. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti
fissi la domanda dovrà comprendere la seguente documentazione tecnica:
1) documentazione fotografica a colori rappresentante lo stato dei luoghi
attuale e documentazione fotografica con sovrapposizione dell'impianto richiesto,
entrambe in triplice copia. Per le collocazioni su edifici, le fotografie
devono risultare tali da consentire una completa visione con gli eventuali
altri impianti pubblicitari esistenti;
2) planimetria in scala appropriata (1:1000, 1:2000, 1:5000) con individuazione
del sito d'installazione o del fabbricato interessato;
3) progetto in tre copie che comprenda:
- disegni particolareggiati del mezzo pubblicitario, con precisazione di
dimensioni, quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore
a 1:50;
ed inoltre
- per le collocazioni su edificio: rilievo quotato, in scala non inferiore
a 1:100, della facciata interessata, o adeguata porzione di essa, corredato
dei riferimenti architettonici (aperture, cornici, fasce, materiali, ecc.);
per le insegne a bandiera deve essere indicata anche la larghezza della
via, la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
- per le collocazioni su sedime (pubblico o privato): rilievo quotato, in
scala non inferiore a 1:500, della porzione di area interessata con l'indicazione
dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi, quali marciapiedi,
recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici;
- nulla osta del proprietario (in caso di condominio, dell'amministratore)
dell'edificio o dell'area interessata;
- per gli impianti pubblicitari di grande formato aventi superficie comunque
superiore a metri quadrati 5 e per tutti quelli collocati nei pressi di
spazi pubblici o di uso pubblico e di strade è richiesta una autodichiarazione,
redatta ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 e succ. modifiche, con la quale
si attesti che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato e
sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta
del vento, in modo da garantire la stabilità;
- per il collocamento di qualsiasi tipo di tenda anche non pubblicizzata
dovrà essere allegato un campione del tessuto;
- per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato
sul suolo o su edifici è necessario, a lavori eseguiti, allegare dichiarazione
di conformità, in riferimento alla Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti,
rilasciata dalla ditta installatrice dell'insegna.
4) L'autorizzazione viene rilasciata, sentito il parere della Commissione
Edilizia Comunale, del Comando Polizia Municipale ed ove occorra dell'Ufficio
Tecnico - Servizio Strade e Viabilità, entro 60 giorni dalla data di presentazione
della domanda o dalla data di presentazione delle integrazioni richieste
dall'Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica.
5) Le preinsegne o frecce direzionali sono soggette a semplice autorizzazione
rilasciata su parere favorevole del Comando Polizia Municipale e dell'Ufficio
Tecnico - Servizio Strade e Viabilità.
6) Le insegne di esercizio commerciali e artigianali da installarsi all’interno
del Centro Storico in conformità al progetto grafico di cui all’art. 15
comma 6 sono assentite mediante rilascio dell’autorizzazione amministrativa
da parte dell’Ufficio Edilizia Privata, sentiti, se del caso, i pareri di
cui al precedente comma 4, entro 30 giorni dalla data di presentazione della
domanda o giorni 15 dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
Trascorsi i 30 giorni di cui sopra l’autorizzazione s’intende rilasciata
(silenzio-assenso). Resta ferma la facoltà di presentare la D.I.A. ai sensi
degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380.
Non si fa luogo al pagamento dei “diritti di segreteria”.
Articolo 3 - Suddivisione del
territorio
1. Ai fini dell'installazione dei mezzi pubblicitari e delle tende, il territorio
comunale viene suddiviso nel modo seguente:
A) edifici monumentali , facciate ed ambiti di notevole carattere storico,
artistico od architettonico, come individuati dal Piano regolatore generale;
B) centro storico, secondo la delimitazione operata nel P.R.G.C.;
C) capoluogo e frazioni - escluso il centro storico;
D) altre zone all'interno del centro abitato;
E) rimanente territorio comunale.
2. La collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di
esse, al di fuori del centro abitato è soggetto in ogni caso anche ad autorizzazione
da parte dell'ente proprietario della strada ed è disciplinato dalle norme
del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e dal D.P.R. 16/12/1999 n. 495.
3. Nel caso di collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade od in
vista di esse all'interno dei centri abitati occorre acquisire anche il
nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada.
Articolo 4 - Definizioni degli
impianti pubblicitari
1. Si definisce "insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici,
completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata
con materiali di qualsiasi natura, installata presso i locali dell'attività-produttiva
o commerciale - a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa.
Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici gialli
su fondo nero, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da
simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale,
utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea
struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale dei
locali ove si esercita una determinata attività ed installata in modo da
facilitare il reperimento dei locali stessi e comunque nel raggio di 3 Km..
Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
3. Si definisce "cartello" un manufatto a muro o supportato da una idonea
struttura di sostegno, con una sola od entrambe le facce finalizzate alla
diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente
sia mediante la sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, locandine,
adesivi ecc… Rientrano nella presente categoria i manufatti dotati di meccanismi
atti alla visualizzazione successiva di diversi messaggi pubblicitari. Il
cartello può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
L'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari di servizio
è subordinata a preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale nel caso
la stessa fosse interessata all'inserimento dell'impianto.
4. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio " qualunque manufatto
avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito
dell'arredo urbano o stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali,
cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che
può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
5. Si definisce "targa di identificazione" la scritta in caratteri alfanumerici,
completata eventualmente da simboli, la cui funzione è quella di individuare
od indicare edifici di pubblica utilità od interesse, locali in cui si esercita
un'attività professionale, sedi di clubs, patronati od associazioni politiche,
sindacali, culturali, religiose o sportive, sia a carattere pubblico che
privato.
6. I mezzi pubblicitari di cui ai commi 1,2 e 5 potranno anche consistere
in insegne dipinte in facciata, purché non coprano o deturpino elementi
decorativi della facciata stessa.
Articolo 5 - Classificazione
degli impianti pubblicitari
1. Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel
contesto ambientale, gli impianti pubblicitari oggetto del presente regolamento
si articolano nel seguente modo:
INSEGNE FRONTALI, parallele al piano della facciata dell'edificio
- Vetrofanie e vetrografie
- Iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti
- Plance, targhe, pannelli (luminosi e non)
- Filamento neon
- Lettere singole (luminose e non)
- Cassonetti
INSEGNE A BANDIERA perpendicolari al piano della facciata dell'edificio
- Stendardi fissi, sculture
- Plance, targhe, pannelli
- Filamento neon
- Lettere singole
- Cassonetti
INSEGNE NEI PORTICI
- Trasversali al senso di marcia
- Nelle arcate esterne
INSEGNE NEL TERRENO
- A palo
- Totem di fruizione automobilistica
IMPIANTI DI CARTELLONISTICA
- Permanenti su preesistenza edilizia
- Permanenti isolati
- A carattere temporaneo o eccezionale
IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO
BANDIERE, STRISCIONI, TELI, STENDARDI, GONFALONI, TRANSENNE PARAPEDONALI,
PALINE, IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO
2. Con riferimento alla LUMINOSITÀ esistono le seguenti situazioni, che
verranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento
formale:
- Pubblicità non luminosa
- Pubblicità luminosa che a sua volta può risultare
- illuminata in modo diretto (sorgente luminosa esterna);
- riflesso (sorgente luminosa interna schermata);
- indiretto (effetto luminoso in negativo);
- a luminosità propria (fissa, mobile, intermittente).
3. Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo
per tipo, forma, tecnica, luci, ecc., deve essere ricondotto per analogia
di ingombro fisico dell'impianto alle tipologie sopra indicate, trattate
normativamente negli articoli che seguono.
Articolo 6 - Insegne frontali
Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali di esercizio,
scegliendone attentamente la tipologia e le caratteristiche in funzione
della situazione ambientale preesistente. La possibilità di collocazione
di insegne frontali a carattere generale è esplicitamente indicata negli
articoli seguenti che, in coerenza con la classificazione di cui all'art.
5, determinano, in maniera analitica, i criteri per il possibile inserimento.
VETROFANIE, VETROGRAFIE
Le vetrofanie sono inseribili sulle vetrate dei serramenti regolarmente
autorizzati purché la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente
studiate e descritte nel progetto. Devono essere evitate realizzazioni con
lettere adesive esterne o che presentino elenchi dettagliati, eccesso di
informazioni, soluzioni precarie o disordinate.
Le vetrografie (smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido o a mola,
pitture colorate o monocromatiche...), devono essere studiate e realizzate
in coerenza con la tipologia del serramento esistente. ISCRIZIONI DIPINTE,
BASSORILIEVI, SCULTURE, MOSAICI, FREGI, GRAFFITI
Negli edifici di cui alla zona A sono ammissibili, per attività di esercizio,
solo soluzioni di elevata qualità formale di massima riferibili a restauro,
recupero o ripristino di preesistenze coerenti. Negli edifici delle altre
zone possono essere ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario generale,
da realizzarsi con contenuti e tecniche definiti di volta in volta in relazione
alla situazione edilizia. Trattandosi di interventi che modificano la situazione
edilizia, sono assoggettati anche alle relative specifiche procedure.
PLANCE, TARGHE, PANNELLI NON ILLUMINATI
- In metallo dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra, plexiglas ...
di spessore massimo pari a cm. 5, risultano compatibili purché collocati
solo al piano terreno;
- Nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti.
Nelle finestre sono inseribili, senza sporgenza alcuna, anche con funzioni
"paravista" sui davanzali, o a "mantovana" di altezza max. pari a cm. 60,
a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di
pregio;
- Nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici
quali cornici, fasce, ecc... immediatamente sopra le forature, con larghezza
ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza sarà determinata
dal loro filo esterno. Nel rispetto della natura e del tipo di paramento
esterno, sono ammesse anche piccole targhe tradizionali (metallo smaltato
o dipinto, vetro, ceramica, legno, ecc.) di superficie inferiore a mq. 0,50,
in posizione libera, purché di forma coerente e proporzionata allo spazio
disponibile. Possono essere inserite targhe professionali di forma, materiali
e grafica qualificati; nel caso siano più di una dovranno risultare coordinate
in un unico tipo.
Plance, targhe, pannelli su pali propri e posizionati su suolo privato,
sono ammesse purché coerenti dal punto di vista formale ed esclusivamente
nelle aree di pertinenza degli stessi con la sola eccezione degli impianti
di cui all'art. 23.
Non sono ammesse plance, targhe, pannelli, su tetti degli edifici. Sono
ammesse solo su tutti piani e con altezza al di sopra della copertura di
1,5 metri.
sali ad inizio pagina
Le insegne possono essere illuminate da fari o luci esterni ad esse.
FILAMENTO NEON
Gli impianti pubblicitari in filamento neon sono sempre ammissibili alle
condizioni di cui al successivo titolo II.
LETTERE SINGOLE NON LUMINOSE
Sono ammesse lettere singole, in bronzo, rame, ottone brunito, pietra, plexiglas,
legno, ceramica, ecc.. di spessore non superiore a cm. 6, per le sole attività
insediate, purché realizzate con materiali e tecniche coerenti alle facciate
e collocate nel rispetto dei particolari caratteri formali architettonici
presenti.
ILLUMINATE IN MODO DIRETTO E A LUCE RIFLESSA O INDIRETTA
Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui
al precedente punto. Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, scatole,
cavi, ...) devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili,
con effetto ordinato non casuale.
La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse,
non può essere superiore a cm. 12.
A LUCE INTERNA
Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui
al precedente punto. La presenza di elementi illuminanti dentro lettere
realizzate totalmente in materiale plastico traslucido le rende però non
coerenti con le aree e gli edifici delle zone A e B degli articoli 16 e
17 ove pertanto tali soluzioni non sono ammesse. La sporgenza massima dal
filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore
a cm. 15.
CASSONETTI
Sono ammessi esclusivamente nelle zone C, D ed E, con sporgenza massima
di cm. 15, purché collocati al piano terreno nelle aperture con forma e
dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti.
Articolo 7 - Insegne a bandiera
Sui fabbricati è possibile inserire insegne di esercizio a bandiera.
In ogni caso consentito, deve essere rivolta particolare attenzione progettuale
alla struttura di supporto. Le insegne a bandiera devono:
- scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura pari almeno allo sbalzo;
qualora non fosse possibile per la presenza di aperture e/o decorazioni
architettoniche di una misura comunque non inferiore di 20 cm;
- avere uno sbalzo interno alla larghezza del marciapiedi di almeno cm 20;
- la sporgenza dal filo muro non potrà essere superiore a 1,2 metri;
- l'altezza compresa tra m 3,50 e m 6,00 dal livello del marciapiede;
- lo sviluppo verticale non deve superare mai il filo inferiore della cornice
di gronda;
- essere dotate di un sistema di chiusura “a muro”.
In presenza di marciapiedi rialzati od in aree pedonali l'altezza minima
può essere ridotta a m 2,50. In corrispondenza di vie o piazze sprovviste
di marciapiede l'altezza del mezzo pubblicitario dal piano stradale non
dovrà essere inferiore a 4,5 metri.
Le insegne a bandiera atte a individuare servizi primari di pubblica utilità
(ospedali, trasporti, polizia, tabacchi e similari) anche nella tipologia
a cassonetto luminoso, se realizzate secondo le direttive emanate dagli
enti preposti, possono derogare rispetto ai parametri del presente articolo.
Non sono mai ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell'edificio
interessata dai portici salvo che per segnalare la presenza di servizi primari
di pubblica utilità (ospedali, polizia, farmacie, ....).
Le insegne a bandiera su pali propri e posizionate su suolo privato sono
ammesse purché coerenti dal punto di vista formale.
Articolo 8 - Insegne nei portici
Possono unicamente essere collocate nella parete di fondo dei portici insegne
frontali ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli; in particolare
non è ammesso collocare mezzi pubblicitari sulla porzione di facciata esterna
per tutta l'altezza dei portici salvo che per la segnalazione della presenza
di servizi primari di pubblica utilità.
Articolo 9 - Insegne nel terreno
1. Le insegne isolate nel terreno (totem e su palo) accuratamente progettate
in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile
e delle visuali, devono risultare rifiniti in modo accurato su tutte le
fronti e sono consentite solo nelle zone C, D, ed E con le prescrizioni
puntuali per le singole zone di cui agli articoli 18 e 19 seguenti.
2. Possono essere collocate insegne isolate di esercizio solo su terreno
privato internamente all'area di pertinenza degli edifici in cui si svolge
l'attività con dimensioni, forma e materiali coerenti con l'ambiente, quando
sia dimostrata la difficoltà di inserimento o l'inefficacia di quelle frontali
o a bandiera e per integrare l'apparato pubblicitario di esercizio. E' prevista
deroga per i soli impianti previsti dall'art. 23.
3. Le dimensioni massime dei Totem sono altezza sino a 4 metri e larghezza
1,5 metri, possono essere mono-bi-tri facciali (lato massimo 1,5 metri).
4. Fra un totem e l'altro, lungo le strade, dovrà essere rispettate la distanza
di almeno 50 metri. E' consentita l'installazione di totem anche al di fuori
delle aree di pertinenza delle rispettive attività solo qualora ricorrano
le condizioni di cui all'art. 15 punto 8. Le sedi e gli edifici delle relative
attività devono distare non più di 200 metri dal punto d'installazione.
5. Le insegne su pali potranno avere altezza massima di 4 metri.
Articolo 10 - Impianti di cartellonistica
1. I cartelli e tabelloni pubblicitari di interesse generale che per le
loro caratteristiche fisiche e formali non possono essere considerati insegne,
le frecce indicatrici di attività pubbliche e private, le paline, ecc. costituiscono
l'insieme degli impianti di "cartellonistica".
2. I cartelloni pubblicitari isolati, come definiti ai precedenti articoli
4 e 5, sono vietati su tutto il territorio comunale.
3. I cartelloni o tabelloni di qualsiasi forma e raffigurazione, realizzati
anche mediante intelaiature fisse e teloni anche intercambiabili, illuminati
o non, sono soggetti a preventiva autorizzazione e dovranno sottostare alle
prescrizioni del presente Regolamento. Le dimensioni massime dovranno essere
contenute in quelle di cui all'art. 19 comma 3.
4. In nessun caso sono ammissibili impianti nelle aree ricadenti nei vincoli
di cui al Decreto Legislativo 29/10/1999 n. 490.
5. Tutti gli impianti devono essere contrassegnati con un numero d'ordine
progressivo e logo, contenuto nella misura di cm 30 x cm 15, della ditta
proprietaria o utilizzatrice.
INDICATORI DI INTERESSE GENERALE
Tutti i cartelli indicatori di interesse generale (stradali, carattere turistico
o di servizio) integrano la segnaletica stradale: come questa pertanto vengono
realizzati e collocati nelle posizioni opportune dalla Città o altri Enti
attraverso gli uffici a ciò delegati, in ottemperanza alla vigente legislazione,
secondo un progetto unitario articolato nelle varie funzioni
INDICATORI DI ATTIVITA' CON FRECCE DIREZIONALI
Per individuare la presenza di raggruppamenti di attività private industriali,
commerciali o di servizio possono essere usati cartelli indicatori di attività
private con frecce direzionali con l'esclusione delle zone A e B.
La posizione di tali sistemi integrati di segnalazione ed indicazione, multipli
e componibili, deve essere attentamente studiata in relazione alla segnaletica
stradale, con una distanza di almeno m 50 da ogni altra postazione analoga.
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I cartelli indicatori, realizzati secondo un unico progetto grafico, devono
essere collocati su sostegni laterali unitari di altezza massima pari a
m 3,00; si possono prevedere al massimo due moduli contigui per ogni postazione
(ogni modulo può contenere al massimo sei indicatori di attività). La progettazione
di detti elementi deve comunque rispondere alle indicazioni del Codice della
Strada e del Regolamento d'applicazione.
MEZZI PUBBLICITARI A CARATTERE TEMPORANEO O ECCEZIONALE CARTELLI, TABELLONI
E PALINE:
Nelle Zone A e B del territorio comunale non è mai ammessa la collocazione
di cartelli, tabelloni e paline a carattere temporaneo su preesistenza edilizia
o isolati.
Nelle restanti zone, per inaugurazione di nuove attività, la pubblicizzazione
di manifestazioni pubbliche o private di interesse generale, possono essere
collocati cartelli e tabelloni temporanei realizzati con materiale adeguato,
per un tempo massimo pari alla durata della manifestazione, da 5 giorni
prima, sino a 5 giorni dopo, comunque per un tempo non superiore ai 30 giorni,
nel rispetto della situazione ambientale e delle indicazioni dell'art. 51
del regolamento del Codice della strada. In particolare, in caso di manifestazioni
di rilevante interesse pubblico (congressi, fiere campionarie, spettacoli,
particolari iniziative di carattere commerciale, gare sportive ...), è consentita
anche la collocazione di paline cm (80 x 120 o 120 x 80) ai lati delle carreggiate
veicolari purché venga in ogni caso garantita l'integrità delle piante e
del verde pubblico, per segnalare e guidare verso le sedi opportune. Il
messaggio riferito alla manifestazione deve risultare preminente rispetto
a forme di pubblicità a carattere generale non attinenti alla manifestazione
stessa: nome o simbolo di eventuali sponsor sarà contenuto in uno spazio
inferiore ad 1/3 della superficie utile.
Le paline con frecce indicatrici delle manifestazioni, in numero massimo
di 50, dovranno essere collocate secondo l'itinerario di interesse delle
medesime, rispettando la specifica normativa vigente in materia di segnaletica
per la circolazione stradale. Devono essere sempre osservati i seguenti
parametri:
- distanza tra un manufatto e l'altro o da altri impianti pubblicitari superiore
a m 20; per le paline detta distanza può scendere a m 10. La distanza di
tutti questi elementi non può essere inferiore a m 20 dagli incroci;
- dimensioni massime delle plance pari a cm 80 x cm 120 o cm 120 x cm 80;
- la proiezione a terra della loro massima sporgenza dovrà distare non meno
di m 0,50 dalla carreggiata più vicina;
- i manufatti non dovranno mascherare segnali stradali, oppure essere collocati
in corrispondenza di occupazioni di suolo pubblico già in atto.
SU CANTIERE O RECINZIONE PROVVISORIA
Su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie, cartelli e tabelloni temporanei
possono essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto di
sostegno; non devono lasciare spazi di discontinuità casuali o irregolari;
le altezze e le quantità sono determinate dalle dimensioni del manufatto
di supporto preesistente e dalla situazione ambientale. La pubblicità a
carattere generale su ponteggi con teli di grandi dimensioni deve essere
contenuta in una misura massima del 100% della superficie totale e necessita
di specifica autorizzazione. Per gli edifici inseriti nel centro storico
e per quelli aventi interesse storico e/o ambientale, deve essere presentato
un progetto che preveda il 50% della superficie in trompe-l’oeil rappresentante
lo stato finale dell’edificio, e fino al 50% della superficie di pubblicità.
Il bozzetto del progetto coordinato deve avere un’autorizzazione preventiva
da parte dell’Assemblea dei condomini o dell’avente diritto. Non si può
procedere al rilascio dell’autorizzazione o al rinnovo della stessa qualora
non si sia in grado di dimostrare l’inizio dei lavori per i quali è stata
chiesta ed ottenuta l’autorizzazione ad occupare il suolo, o se su area
privata, sia stato comunque installato il ponteggio.
Articolo 11 - Impianti su elementi
di arredo urbano
1. Non è ammesso, di massima, collocare supporti per affissioni né cartelli
pubblicitari su fioriere, orologi, cassoni e cestini per rifiuti, campane
raccolta vetro, panchine, parapetti e balaustre stradali, pensiline, lampioni,
ed altri manufatti assimilabili, salvo che in una linea progettuale appositamente
studiata in origine, coerente all'immagine della Città.
2. Sulle pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici, eventuali supporti per
affissioni e cartelli pubblicitari possono trovare sede preferibilmente
sulla parete di fondo, salvo la sussistenza di motivi di interconnessione
visiva.
Articolo 12 - Bandiere, striscioni,
teli, gonfaloni e stendardi mobili, paline
1. Tali impianti pubblicitari, che risultano a carattere temporaneo, devono
essere realizzati in robusto materiale tessile o analogo, opportunamente
ancorati ai sostegni di supporto. Questi, da unificarsi mediante sistemi
studiati appositamente per le singole situazioni (per i pali, le facciate,
i balconi, i pilastri dei portici..), devono essere realizzati con cura,
escludendo lacci e corde informali, nonché non possono essere utilizzate
le alberature come supporto per detti ancoraggi. E’ fatto divieto di ancorare
striscioni, locandine e stendardi su sostegni della pubblica illuminazione
e/o altre strutture pubbliche.
2. Gli striscioni attraverso le vie non ammessi nelle zone A e B del territorio
cittadino, sono consentiti nelle restanti parti in occasione di manifestazioni
a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive
e possono restare nella stessa posizione da 5 giorni prima dell'inizio della
manifestazione sino a 5 giorni dal termine della stessa. Gli striscioni
non possono risultare in numero superiore a due per ogni isolato e comunque
a distanza reciproca inferiore a m 40. L'altezza da terra deve risultare
superiore a m. 5 e la collocazione, simmetrica rispetto alla mezzeria della
via, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli.
3. Esclusivamente in situazioni eccezionali per le attività, quali cessazioni
dal commercio, cambio di esercizio, vendite promozionali e di fine stagione
e similari possono essere collocati in modo ordinato e di piatto, per un
tempo massimo di 30 giorni, teli pubblicitari o similari, sulle porzioni
di facciata relative all'attività interessata.
Le locandine, costituite da manufatti mono o bifacciali collocati in serie
su supporto proprio, non possono avere dimensione massima superiore a mq.
1. La loro collocazione per un periodo massimo di 30 giorni (autorizzazione
non reiterabile nei due mesi successivi alla scadenza), è ammessa esclusivamente
nelle vie indicate da specifico provvedimento del Comando di Polizia Municipale.
Articolo 13 - Segnali luminosi
I cartelli ed i mezzi pubblicitari luminosi non possono avere né luce intermittente,
né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che
comunque provochi abbagliamento o distrazione dell’attenzione nella guida
per i conducenti dei veicoli.
La croce rossa luminosa, anche con luce intermittente all’interno dei centri
abitati, è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di
pronto soccorso.
La croce verde luminosa, anche con luce intermittente all’interno dei centri
abitati, è consentita esclusivamente per indicare farmacie.
Sono inoltre vietate le forme di pubblicità effettuate attraverso diapositive,
proiezioni luminose o cinematografiche, su schermi, pareti riflettenti,
cielo ecc. che causino inquinamento luminoso o violazioni del codice della
strada o quadrato o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell’
attenzione nella guida per i conducenti dei veicoli.
Articolo 14 - Aeromobili, palloni
frenati, proiezioni
Sul territorio comunale è vietato la pubblicità attraverso l’utilizzo di
scritte, disegni fumogeni, lancio di manifestini, palloni frenati, di qualsiasi
forma.
Articolo 15 - Criteri generali
di inserimento
1. Tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a periodici
accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e
dagli stessi mantenuti, sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni;
qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente
alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà
richiederne il ripristino assegnando un termine. Trascorso il termine stabilito,
il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati
le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali
viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna
o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 60 giorni se
non verrà prodotta nuova dichiarazione.
2. Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione
vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale
pericolo alla circolazione pedonale e veicolare. In ogni caso i mezzi pubblicitari
non dovranno generare confusione con la segnaletica stradale e non dovranno
creare intralcio alla circolazione sia veicolare che pedonale.
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3. Il titolare dell'autorizzazione (ditta proprietaria per impianti di esercizio
o esecutrice per impianti a carattere pubblicitario generale) è responsabile
del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie
o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione
nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria
o coatta, del ripristino dello "status quo ante".
4. Non è ammessa la conservazione di impianti pubblicitari a carattere generale
inutilizzati per più di 180 giorni consecutivi. In tutto il territorio comunale,
non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti e fontane,
su alberi, arbusti e siepi.
5. Nei fabbricati, non possono essere collocati impianti pubblicitari su
colonne, su balaustrate e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque
altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine.
6. Non devono essere occupati i vani delle finestre salvo che per le vetrofanie
ed i pannelli paravista o similari (vedi art. 6) nel rispetto delle norme
di natura igienico edilizia.
7. La luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza,
se presente, deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo;
sono vietate le luci a rapido movimento o intermittenti.
8. In tutto il territorio comunale, in vie o aree che il PRG riconosce di
particolare vocazione produttiva o commerciale (ad esempio centri commerciali
naturali), sono possibili "progetti di via" o "progetti di area", anche
in variante alla presente normativa, purché tali progetti definiscano compiutamente
tutti gli elementi pubblicitari, in coordinamento formale e ambientale con
i luoghi interessati. Tali progetti dovranno essere concordati e approvati
dagli Uffici competenti.
Articolo 16 - Disciplina specifica
delle zone A
1. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, sugli edifici
di cui alla lettera A) dell'art. 3 è ammessa unicamente l'installazione
dei mezzi pubblicitari di cui ai commi 1 e 5 del precedente art. 4 mediante
targhe da collocarsi sui muri ai lati dell'ingresso e la cui dimensione
massima non dovrà superare cm 40 x cm 50, purché non alterino o coprano
le strutture architettoniche dell'edificio. Le targhe, nel materiale, nei
colori e nel carattere delle scritte, dovranno essere tali da armonizzarsi
con le caratteristiche dell'edificio.
2. Nel caso in cui le targhe siano più di una, esse dovranno essere allineate
o composte in materia idonea ed armonica ed uniformi nei materiali, nelle
dimensioni, nei colori e nei caratteri.
3. Ferme restando le disposizioni relative all'armonico inserimento del
mezzo pubblicitario nello stabile, gli esercizi pubblici ed i negozi potranno
collocare insegne frontali ordinarie entro o soprastanti ai limiti degli
stipiti dell'architrave o dell'archivolto che delimitano le rispettive aperture.
4. Sono in ogni caso vietati i mezzi luminosi e sono ammessi quelli illuminati.
5. Deroghe a quanto prescritto nei commi precedenti potranno essere caso
per caso accordate previo motivato parere favorevole della Commissione edilizia
e, qualora richiesto, della Sovrintendenza ai beni ambientali ed architettonici
del Piemonte, da richiedersi a cura dell'interessato.
Articolo 17 - Disciplina specifica
delle zone B
1. Sono ammessi i mezzi pubblicitari di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 4 nonché
di cui al comma 3 per i soli esercizi pubblici semprechè i mezzi siano di
forma, dimensione e composizione compatibili con l’edificio ed il contesto,
con esclusione di qualsiasi altro mezzo pubblicitario all’esterno dell’esercizio.
Sono altresì ammessi, qualora ritenuto possano armonizzarsi con l’ambiente
circostante e con l’insieme dell’arredo urbano, i mezzi di cui al comma
4 del precedente art. 1.
2. Sono ammessi gli impianti pubblicitari di cui agli articoli 6, 7 e 8
tutti riferiti ai mezzi pubblicitari di cui al comma 1 e con le limitazioni
di cui al punto seguente. Le dimensioni massime dovranno essere contenute
in 3 mq complessivi per le insegne e cartelli (di cui al comma 1) frontali
e 2 mq complessivi per quelle a bandiera. Eventuali plance targhe o pannelli
consentite per esercizi pubblici potranno essere collocate lateralmente
alle aperture dei vani dell’esercizio.
3. Per gli esercizi posti al piano terra le insegne dovranno essere collocate
all’interno o nello spazio sovrastante la luce dei vani dell’esercizio,
mentre per quelli posti ai piani superiori le insegne devono essere applicate
sulla superficie del muro, evitando di deturpare fregi e decorazioni architettoniche.
Esse devono armonizzarsi, nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle
scritte, con il carattere dell’edificio; non devono in ogni caso coprire
eventuali grate di ferro battuto, siano esse di finestre, di sovrapporte
o di balconi. E’ consentita l’apposizione di insegne luminose frontali a
condizione che siano realizzate con filamento neon o con lettere scatolate
a luce riflessa indiretta; è altresì consentita l’installazione di insegne
luminose a bandiera, purché realizzate con filamento neon e con sporgenza
massima non superiore a m. 1,2.
4. I mezzi di cui al comma 5 dell’art. 4, la cui massima dimensione non
potrà superare i cm 20 x cm 40 (hxb), potranno essere collocati sui muri
ai lati dell’ingresso, purché non alterino o coprano le strutture architettoniche
del fabbricato, oppure sui battenti delle porte. Nel caso in cui le targhe
siano più di una essere allineate e/o composte in maniera idonea ad armonizzata
e dovranno avere dimensioni, materiali, colori e caratteri uniformi.
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5. L’installazione di insegne degli esercizi di interesse pubblico primario
è disciplinata dalle apposite norme di legge vigenti in materia.
6. L’installazione di insegne d’esercizio commerciali ed artigianali lungo
Via Garibaldi, Via Roma e Via Marconi può avere luogo, fermo restando quanto
previsto ai precedenti commi, in conformità al Progetto
Grafico
per
le insegne pubblicitarie redatto dall’Arch. VABRIA Roberta PIACENZA nell’aprile
2006: in tal caso si applicano le procedure e l’esenzione di cui al sesto
comma dell’art. 2.”
Articolo 18 - Disciplina specifica
delle zone C
1. Sono ammessi tutti i tipi di mezzi pubblicitari, come definiti nell'art.
4, con la sola eccezione dei cartelli di cui al comma 3 stesso articolo,
dei totem e dei cartelloni o tabelloni pubblicitari di qualsiasi natura
diversi dalle insegne di esercizio.
2. Le insegne di esercizio poste nella facciata (prospetto che si affaccia
sulla strada) dei fabbricati parallela al senso di marcia dei veicoli possono
raggiungere la superficie massima di mq 5, qualora poste nelle facciate
laterali o posteriore la superficie massima è di 2 mq per ogni facciata
(prospetto). In ogni caso la somma delle superfici di tutte le insegne e
mezzi pubblicitari di qualsiasi genere (comprese i pali nel terreno) non
potrà essere superiore a 10 mq per ogni edificio e/o attività esistente
ed il rapporto di copertura di ogni prospetto non potrà comunque superare
il 10% sull'intero fabbricato ancorché suddiviso in più attività o esercizi.
3. Le insegne di esercizio potranno essere su palo (unico) posizionato nell'area
di pertinenza degli edifici sede dell'attività, con altezza massima di 4
metri e superficie massima dell'insegna di 1,2 mq.
4. La collocazione dei mezzi di cui sopra potrà tuttavia essere vietata,
tanto con provvedimento generale riferito a determinati ambiti quanto con
provvedimento particolare (diniego di autorizzazione), sulle ringhiere di
terrazzi e di balconi, sui tetti a falda e sulle cancellate.
5. Per le targhe di identificazione si applicano le disposizioni di cui
al precedente art. 17 c. 4.
6. Le preinsegne dovranno, aver forma rettangolare e dimensioni contenute
entro i limiti inferiori di m 1 x m 0,20 e superiori di m 1,50 x m 0,30.
E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero
massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse
abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di una stessa autorizzazione.
Le preinsegne non potranno comunque essere collocate in punti o modi tali
da poter generare confusione con la segnaletica stradale o da creare intralcio
alla circolazione.
7. I mezzi pubblicitari dovranno comunque armonizzarsi con le caratteristiche
dell'edificio su cui sono collocati.
Articolo 19 - Disciplina specifica
delle zone D ed E
1. Sono ammessi tutti i tipi di mezzi pubblicitari di cui agli articoli
4 e 5 con la sola esclusione dei cartelli di cui al punto 3 dell'art. 4
e punto 2 dell'art. 10.
2. Le insegne di esercizio poste nella facciata (prospetto che si affaccia
sulla strada) dei fabbricati parallela al senso di marcia dei veicoli possono
raggiungere la superficie massima di mq 20, qualora poste nelle facciate
laterali o posteriore la superficie massima è di 5 mq per ogni facciata
(prospetto). In ogni caso la somma delle superfici di tutte le insegne e
mezzi pubblicitari di qualsiasi genere (comprese quelle nel terreno) non
potrà essere superiore a 40 mq per ogni edificio e/o attività esistente
ed il rapporto di copertura di ogni prospetto non potrà comunque superare
il 10% sull'intero fabbricato ancorché suddiviso in più attività o esercizi.
3. Sono ammessi mezzi pubblicitari riferiti alla attività in atto nella
struttura o edificio, da posizionare nei prospetti, come anche su terreno,
totem o su palo (unico impianto) da posizionarsi nell'area di pertinenza
degli edifici sede dell'attività, con altezza massima di 3 metri e larghezza
di 1,5 m per i totem e altezza massima di 4 m e superficie massima dell'insegna
di 3 mq. per le insegne a palo. Il tutto a condizione che le superfici massime
degli impianti pubblicitari siano quelle previste al 3° comma.
4. Per quanto concerne tutti i mezzi pubblicitari da installare nelle zone
E (zone fuori dai centri abitati), si richiamano le norme di cui al Decreto
Legislativo 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992
N. 495 (Regolamento Codice Strada).
Art. 20 - Mezzi pubblicitari
d’interesse generale
1. Possono essere autorizzati cartelli ed altri mezzi pubblicitari stradali
riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale
e sportivo, aperte al pubblico, su richiesta dello Stato, delle Regioni,
delle Province, dei Comuni o loro consorzi, di enti Religiosi per l’esercizio
di culti ammessi dallo Stato, di Enti Pubblici, di Partiti Politici, Organizzazioni
Sindacali e Associazioni senza scopo di lucro.
2. L’autorizzazione per la posa potrà essere concessa, in deroga alle disposizioni
di cui ai precedenti articoli n. 17 e n. 18 esclusivamente per il periodo
di svolgimento della manifestazione o dell’ iniziativa cui si riferisce
oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive.
3. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre
all’interno delle gallerie comunali è consentita, inoltre, l’installazione
di strutture bifacciali e vetrinette o simili appoggiate direttamente sul
suolo e non si applicano le disposizioni di cui all’art. 9.
Articolo 21 - Installazione
delle tende
1. Qualora non nuocciano al libero transito, il Comune può autorizzare,
eventualmente condizionandola all'osservanza di prescrizioni tecniche o
di ornato ritenute caso per caso opportune, l'apposizione, a porte e finestre,
di tende aggettanti sullo spazio pubblico.
2. La richiesta di autorizzazione consiste in un elaborato tecnico corredato
da:
a) domanda in carta legale con indicazione dei particolari costruttivi e
decorativi di completamento, dei materiali e dei colori proposti;
b) fotografia del luogo ove è prevista l'installazione della tenda;
c) schema grafico della tenda con relative misure, larghezza del marciapiede,
altezza e larghezza della tenda rispetto allo stesso marciapiede;
d) dimensioni delle eventuali scritte pubblicitarie di esercizio.
3. L'installazione di tende è soggetta a semplice autorizzazione rilasciata,
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, su parere favorevole
del Comando Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico - Servizio Strade
e Viabilità.
4. Le tende aggettanti sono proibite sulle strade e piazze prive di marciapiede.
Nelle strade e piazze munite di marciapiede l'aggetto non può oltrepassare
il limite di cm 20 dal ciglio del marciapiede verso l'interno.
5. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati
al altezza inferiore a m 2,20 dal marciapiede. Sono vietate le appendici
verticali, anche di tela, o le frange che scendano al di sotto di m 2,20
dal marciapiede stesso.
6. Nel caso di più tende aggettanti sullo stesso fronte di uno stesso fabbricato,
sia pure relative ad unità immobiliari di proprietà diversa, le stesse dovranno
presentare uniformità di tipo, forma e colore.
7. Non sono consentite tende fisse non retraibili quando queste si affacciano
su suolo pubblico ed in particolare nelle zone A e B.
8. Le tende dei negozi, da collocarsi nelle aperture delle facciate (mai
sotto i portici e le gallerie) con larghezza ad esse uguale e, per quelle
al piano terreno, ad un'altezza non inferiore a m 2,00 e con una sporgenza
massima di m 1,50 inferiore di almeno cm 20 rispetto alla larghezza del
marciapiede prospiciente, possono essere interessate da scritte pubblicitarie
di esercizio.
9. E’ consentita l’installazione di tende verticali sotto i portici esclusivamente
fra un pilastro e l’altro a condizione che vengano posizionate nella parte
interna del pilastro.
Articolo 22 - Esclusioni
Il presente regolamento non si applica ai mezzi pubblicitari installati
o da installare all'interno dello stadio comunale o di altre strutture sportive
pubbliche né all'interno delle aree coperte destinate ad ospitare fiere,
mostre o manifestazioni (ex Bertello) o dell'anfiteatro di Monserrato. Sono
esclusi i mezzi pubblicitari installati direttamente dal Comune di Borgo
San Dalmazzo per fini propri o da società partecipate dal Comune per fiere,
mostre, manifestazioni, ecc..
Articolo 23 - Deroghe
1. Insegne e mezzi pubblicitari riguardanti ospedali, farmacie, bancomat
ed attività di pubblica utilità potranno essere localizzate anche in zone
non di pertinenza degli edifici, a condizione che le insegne abbiano dimensioni
massime di 1,2 mq e siano poste ad una distanza massima di 300 metri dall'edificio.
2. Eventuali deroghe potranno essere accordate previa istanza motivata dell'interessato
e parere favorevole della Commissione Edilizia.
3. Eventuali contratti di sponsorizzazione sottoscritti dal Comune saranno
oggetto di deroga alle disposizioni del presente Regolamento.
Articolo 24 - Norme transitorie
Fermo restando l'obbligo di manutenzione anche per i mezzi pubblicitari
e le tende esistenti, relativamente ai quali trova applicazione il precedente
art. 15 comma 1, in caso di sostituzione o modifica sostanziale degli stessi
dovrà osservarsi la normativa disciplinare del presente regolamento.