Misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento da polveri sottili nel bacino padano in materia di qualità dell’aria

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Data:

venerdì, 27 agosto 2021

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Descrizione

Con la D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, la Regione Piemonte ha introdotto disposizioni straordinarie per la qualità dell’aria, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee già in vigore - Deliberazione della Giunta Regionale del 25 settembre 2020 n. 14-1996.
Con la citata D.G.R. dal 1° marzo 2021 sono entrate in vigore, anche a Borgo San Dalmazzo, le misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento da polveri sottili nel bacino padano. Nello specifico la D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 prevede le seguenti disposizioni straordinarie in materia di qualità dell’aria:

1. Limitazioni strutturali
A partire dal 1° marzo 2021 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:
1.1 divieto di circolazione, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano; 
1.2   divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5;
1.3   divieto di circolazione veicolare, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1; 
1.4 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
1.5 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
1.6 divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall’1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;
2. Limitazioni temporanee 
Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo:

2.1 Allerta di 1° Livello - colore “ARANCIO”: 
2.1.1 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5; 
2.1.2 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 12:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;
2.1.3 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
2.1.4 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;
2.1.5 introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie; 
2.1.6 divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
iniezione profonda (solchi chiusi);
sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
spandimento a raso in strisce;
spandimento con scarificazione.
2.1.7 divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
2.1.8 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2.2 Allerta di 2° livello – colore “ROSSO” 
In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:
2.2.1 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;
2.2.2 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5;
L’attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo.

Alle limitazioni alla circolazione sopra descritte la Regione Piemonte con D.G.R. n. 26-3694 del 6 agosto 2021 ha previsto le seguenti esenzioni:
3. Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1 e 1.3
3.1 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l’intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell’appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l’avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell’azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione); 
4. Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui al punto 1.2
4.1 veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
4.2 veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purchè dotati di dispositivi per l’abbattimento del particolato;
4.3 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l’intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell’appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l’avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell’azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
4.4 veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l’indirizzo nonché l’orario di inizio e termine dell’attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
4.5 veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiari anche il percorso e l’orario (accompagnati da idonea documentazione);
4.6 veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);
5. Veicoli esentati dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di cui al punto 2.
Oltre alle esenzioni previste ai precedenti punti 3 e 4, inerenti le limitazioni strutturali, si aggiungono le seguenti esenzioni:
5.1 macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d’opera;
5.2 veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e domenica (accompagnata da idonea documentazione);
5.3 veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);
5.4 veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell’Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell’orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);
5.5 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia) (accompagnati da idonea documentazione);
5.6 veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all’Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);
5.7 veicoli o mezzi d’opera che effettuano traslochi e per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiari luogo e orario dell’attività (accompagnati da idonea documentazione);
5.8 veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del comune o altre amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell’Ente per cui lavorano e che eseguono interventi programmati e non differibili, con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);
5.9 veicoli utilizzati nell’organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);
5.10 veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità (muniti di certificazione del datore di lavoro) e di artigiani della manutenzione e dell’assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);
5.11 veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);
5.12 veicoli di residenti in altre regioni italiane o all’estero muniti di prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l’albergo e i confini della città, per l’arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);
5.13 veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);
5.14 veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali (accompagnati da idonea documentazione);
5.15 veicoli utilizzati dall’Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione); veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l’appartenenza e l’attività (accompagnati da idonea documentazione);
5.16 veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);
5.17 veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione Comunale;
5.18 veicoli utilizzati da lavoratori la cui abitazione e/o luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1000 m; la condizione deve essere giustificata da una lettera del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l’orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione); 
5.19 veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling).

Il Comune di Borgo San Dalmazzo con ordinanza n. 111 del 20/08/2021 (scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Borgo San Dalmazzo al seguente link: http://borgosandalmazzo.sipalinformatica.it/atti/DelibereDett.aspx?ID=16165) oltre a quanto sopra descritto ha individuato il territorio comunale interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare circoscritte al centro abitato del Comune, escludendo le frazioni e/o nuclei abitati non serviti dal Trasporto Pubblico Locale e le seguenti strade:
via XI Settembre, via Ambovo tra via XI Settembre e Circonvallazione Ovest, via Caduti delle Alpi Apuane, corso Mazzini, Strada Statale n. 21, Frazione Beguda e relative strade interne, via Cavour, Strada Provinciale n.23, via Madonna del Campo, via Ettore Pais, via Giovanni Lovera, corso Barale, via Cuneo, via Po, via Fontanelle, Strada Provinciale n.21, via Matteotti, via Vittorio Veneto, via Nizza, via Valdieri, Strada Provinciale n.22, Frazione Madonna Bruna, Strada Provinciale n.305, Frazione Aradolo Sant’Antonio e relative borgate, via Grandis, via Monserrato, regione Boschi Gesso, regione Boschi Stura, regione Monserrato, via Boves, via Rocchiuso, via Don Minzoni, via Attilio Fontana.
 

PROGETTO “MOVE IN” (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti)

MOVE IN (acronimo di “MOnitoraggio dei VEicoli Inquinanti”) è il progetto sperimentale di Regione Lombardia, adottato anche da Regione Piemonte, con il quale sono promosse, nel quadro della disciplina regionale per il miglioramento della qualità dell’aria, mediante specifici servizi, modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze, tenendo conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato. Una scatola nera (black-box), installata sul veicolo, consente di rilevare le informazioni necessarie a tale scopo, attraverso il collegamento satellitare a un’infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti.

I cittadini chi aderiscono al servizio si impegnano a rispettare la soglia dei chilometri assegnati su base annuale, limitando, in tal modo, le emissioni inquinanti del proprio veicolo.

Ad esempio, nei comuni interessati dai divieti (74 comuni piemontesi, di cui 9 in Provincia di Cuneo): un'auto Euro 0 o Euro 1 potrà percorrere fino a 1000 km l'anno, una Euro 2 fino a 2000 km, una Euro 3 fino a 5000 km e una Euro 4 fino a 8000 km. 

A ogni veicolo aderente al servizio viene assegnato un tetto massimo di chilometri che possono essere percorsi annualmente sull’intero territorio dei comuni che partecipano all’iniziativa, tranne che nei periodi di attivazione delle misure temporanee in previsione di situazioni di accumulo critico degli inquinanti.

Una scatola nera (black-box) installata a bordo del veicolo calcola i chilometri percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.

Raggiunto il tetto massimo di percorrenza assegnato, il mezzo non potrà più circolare nelle aree soggette a limitazioni sino al termine dell’anno di adesione al servizio.

Sarà sempre possibile controllare i chilometri residui via app o dal sito web.
In caso di controllo su strada, il superamento o meno della soglia chilometrica potrà essere verificato dalla polizia municipale attraverso specifica app.
Il servizio ha dei costi: 50 euro massimi per il primo anno di adesione (30 euro per l’installazione della black-box e 20 euro per la fornitura del servizio annuale); 20 euro massimi per la fornitura del servizio annuale, per ciascuno degli anni successivi.
Per aderire è necessaria la registrazione nella sezione dedicata alla Regione Piemonte nel portale Move-IN Lombardia (https://www.movein.regione.lombardia.it/movein/#/index), utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).


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