Canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP)
Con determinazione n. 1029 del 30 dicembre 2010 si è provveduto a confermare definitivamente l’aggiudicazione del servizio di supporto finalizzato alla riscossione diretta del canone pubblicità e diritti di pubbliche affissioni per il periodo 2011/2013 alla Società CE.S.FI.L. SPA secondo le modalità e tempistiche stabilite dal capitolato speciale d’appalto. Ogni richiesta di affissione o di pubblicità sia temporanea che permanente (fatte salve le necessarie autorizzazioni dell'ufficio tecnico comunale, qualora prescritte ai sensi del vigente regolamento sulla disciplina dell'installazione di mezzi pubblicitari: tende, insegne, paline, striscioni ecc…), andrà indirizzata alla Società CE.S.FI.L. SPA al seguente indirizzo e recapito telefonico: CE.S.FI.L. s.p.a Via Cuneo n. 2 12011 BORGO SAN DALMAZZO TEL. 0171/265354 - TELEFAX: 0171/722539 Ogni versamento inerente le pubbliche affissioni e la pubblicità temporanea potrà essere eseguito utilizzando un bollettino di conto corrente postale n. 15742125 intestato a “ COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO –SERVIZIO TESORERIA- oppure a mezzo bonifico utilizzando le seguenti coordinate: IBAN: IT 10 U 07601 10200 000015742125 indicando nella causale “PAGAMENTO CIMP ANNO DI RIFERIMENTO E CAMPAGNA PUBBLICITARIA” Il versamento della pubblicità permanente dovrà essere effettuato entro e non oltre la data indicata dall’avviso di pagamento inoltrato dalla ditta CE.S.FI.L. utilizzando l’allegato bollettino di conto corrente postale n. 15742125 intestato a “ COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO –SERVIZIO TESORERIA- oppure a mezzo bonifico utilizzando le seguenti coordinate: IBAN: IT 10 U 07601 10200 000015742125 indicando nella causale “PAGAMENTO CIMP ANNO DI RIFERIMENTO E NUMERO CARTELLA DI PAGAMENTO” N.B.: è consigliabile, per il versamento della pubblicità permanente, attendere come di consueto l'avviso di pagamento che verrà recapitato sempre dalla Gec spa
Dal 1° gennaio 2001 l'imposta sulla pubblicità prevista dal D.Lgs. 507/93 è stata sostituita dal canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP). Restano invece invariate le disposizioni previste per i diritti sulle pubbliche affissioni (vedi l'apposito Regolamento) ancora disciplinate dal citato D.Lgs. 507/93.
PRESUPPOSTO DEL CANONE Presupposto del canone Presupposto del Canone Comunale sulla Pubblicità è la diffusione di ogni messaggio pubblicitario effettuato con qualsiasi forma visiva o acustica, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile a tali luoghi. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni. Si considerano quindi rilevanti ai fini del pagamento del Canone: • i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; • i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; • i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari esterni anche mediante l’installazione di portamanifesti pubblicitari/locandine o intraprendere altre iniziative pubblicitarie che incidano sull'arredo urbano o sull'ambiente, deve essere preventivamente autorizzato dall’ufficio competente su domanda dell'interessato redatta in conformità alla legge sul bollo ove previsto. La domanda deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale anche se l'impianto pubblicitario e' esente dal canone, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento. A tale obbligo e' soggetto anche chi intende modificare il mezzo pubblicitario in atto. La domanda deve contenere: l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del soggetto passivo di cui all'art. 5 del presente regolamento; l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti; la descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo con indicate le relative dimensioni; la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento comunale. Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere presentata apposita richiesta agli uffici competenti per l'occupazione del suolo. L'autorizzazione ad installare i mezzi in tal caso costituisce anche autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi. Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su aree ed edifici protetti, sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detto Ente che dovrà essere allegato alla domanda. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione prescritta dal regolamento comunale sulla disciplina dell'installazione di mezzi pubblicitari, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 18/12/97. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti o temporanee. Sono permanenti quelle autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare. Sono temporanee quelle autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare, per le quali è necessario compilare e consegnare presso l’ufficio tributi Comunale l’apposito modulo [39 Kb]. L'ufficio tecnico comunale riceve ed esamina la domanda e provvede in merito; è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di produrre, al momento della effettiva installazione, la dichiarazione - mediante l'apposito modulo [133 Kb] allegato all'autorizzazione stessa o scaricabile on-line - ai fini del versamento del canone di pubblicità. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto formale, il cui possesso e' necessario ai fini di poter effettuare la pubblicità richiesta. Essa deve essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza e deve essere custodita presso l'esercizio o presso la sede legale del titolare se essa e' ubicata nell'ambito del territorio cittadino, ovvero sul veicolo pubblicizzato. Nei casi seguenti, pur essendo obbligatorio presentare preventiva comunicazione corredata dal certificato di pagamento, l'autorizzazione formale e' sostituita dalla quietanza di pagamento del canone: - pubblicità effettuata con veicoli o altri similari; - pubblicità relativa a vendite o locazioni degli immobili collocate su stabili di nuova o vecchia costruzione; - pubblicità su ponteggi e aree di cantiere inerenti alle ditte o imprese ivi operanti; - pubblicità temporanea in occasione di manifestazioni cittadine; - striscioni, locandine, stendardi provvisori, teli e paline; - pubblicità in forma ambulante e iniziative pubblicitarie di cui all'art. 3 comma 5. - pubblicità effettuata in forma sonora.
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate dalla Giunta Comunale contestualmente al termine per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, sulla base del maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione dell'impianto pubblicitario.
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - CRITERI GENERALI Al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell'incidenza sull'arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene pubblico o privato, alla tariffa ordinaria sono applicati dei coefficienti moltiplicatori; In rapporto alla maggiore o minore incidenza sull'arredo urbano dei mezzi pubblicitari i canoni sono diversificati a seconda che gli stessi siano: A. opachi ovvero luminosi o illuminati; B. di superficie complessiva fino a mq. 5,50, tra mq. 5,51 e 8,50 ovvero superiore a mq. 8,50. Tariffe e maggiorazioni differenziate sono determinate per: A. pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa; B. pubblicità effettuata con veicoli per conto terzi; C. pannelli e proiezioni con messaggio variabile e simili ; D. pubblicità effettuata con striscioni attraverso vie o piazze; E. pubblicità con aeromobili o palloni frenati; F. pubblicità in forma ambulante: distribuzione manifestini, mezzi o cartelli pubblicitari portati da persone; G. pubblicità effettuata in forma sonora; H. pubblicità effettuata con mezzi gonfiabili e volumetrici;
FORME PUBBLICITARIE NON ASSOGGETTATE AL CANONE Sono esenti dal pagamento del canone : • la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; • gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; • la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; • la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; • la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; • la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie; • la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; • le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; • le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. Con riferimento alla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 3/2005/90 del 26.3.1991 i cartelli di cantiere relativi ad opere private non dovranno superare il limite di mezzo metro quadrato; quelli relativi ad opere pubbliche non dovranno superare i due metri quadrati; è ammessa deroga a tale disposizione quando le dimensioni del cartello di cantiere siano obbligatorie, ed espressamente indicate, in base a specifica legge o regolamento. Sono inoltre esenti dal canone, a condizione che la pubblicità commerciale sia di superficie complessiva inferiore a 300 centimetri le seguenti fattispecie pubblicitarie • pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici, sindacati ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti; • pubblicità relativa a manifestazioni culturali,politiche, sindacali,di categoria, filantropiche, religiose e sportive, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali; • pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. • L'esenzione di cui ai commi precedenti, non si applica nei casi in cui sia presente pubblicità commerciale di superficie complessiva superiore a 300 centimetri quadrati, in tal caso il canone dovuto è ridotto alla metà. NB: dall'anno 2002 ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera c) della Legge 448/01 sono esenti dal canone le insegne di esercizio di superficie complessiva fino a 5 mq. Si specifica che il limite di 5 mq non opera da franchigia, pertanto le insegne che complessivamente superano tale soglia non rientrano nella possibilità di esonero.
MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE Per le autorizzazioni di durata inferiore o uguale all'anno: - il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione; Per le autorizzazioni di durata superiore all'anno: - il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, contestualmente al rilascio della stessa; - per le annualità successive, il canone complessivamente dovuto per l'anno in corso e' versato dal soggetto passivo entro il termine stabilito annualmente dalla Giunta Municipale. Al fine di agevolare il pagamento il Concessionario della riscossione può inviare moduli prestampati per il versamento.
RIMBORSI Entro il termine di due anni a decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il soggetto passivo può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.
PUBBLICITA' ABUSIVA E' considerata abusiva - la pubblicità priva della prescritta autorizzazione - la pubblicità installata in difformità dell'autorizzazione - la pubblicità per la quale non sia stato effettuato il pagamento del canone - la pubblicità comunque effettuata in difformità a divieti e limitazioni previste dal presente regolamento. La pubblicità abusiva • mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi ecc. • mediante pannelli a controllo elettronico programmato per garantire la visione del messaggio pubblicitario in forma intermittente • con veicoli • realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti si presume iniziata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. La pubblicità abusiva • effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze • effettuata da aeromobili mediante scritte , striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini • effettuata con palloni frenati e simili • effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari • effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili si presume iniziata in ogni caso dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
SANZIONI Per le installazioni effettuate senza autorizzazione, risultanti da processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, il contravventore è tenuto a corrispondere un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata. La sanzione amministrativa pecuniaria è pari all'indennizzo. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari: A. Privi della prescritta autorizzazione B. Installati in difformità della stessa C. Quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone In attesa della rimozione, il comune procede alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Per maggiori informazioni in merito all'applicazione delle sanzioni vedasi il regolamento comunale.
CONTENZIOSO Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo dell'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari, disciplinata dal regolamento, e quelle concernenti l'applicazione del canone - se e quando dovuto sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie sulla base del decreto legislativo n. 546 del 31/12/1992. NB: IL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI SOSTITUISCE L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RESTA INVECE INVARIATA LA DISCIPLINA RELATIVA AI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI NORMATA DAL D.LGS 507 DEL 15/11/1993.
TARIFFE PER L'ANNO 2011
Dall’anno 2006 il canone non è più dovuto per: l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni che schematicamente possono essere identificate nella: Indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprietà; Indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese che effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà, trattandosi in questo caso di imprese di produzione di beni e servizi, che tuttavia effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti. Nell’ipotesi in cui il trasporto venga eseguito dai cosiddetti “padroncini”, vale a dire dai piccoli trasportatori, quando il trasporto viene effettuato con veicoli integralmente di loro proprietà, l’esenzione opera relativamente all’indicazione della loro ditta e del loro indirizzo, in quanto rientra nell’ipotesi di trasporto per conto terzi; quando il trasporto viene effettuato con l’impiego di rimorchi, containers e simili di proprietà delle ditte committenti che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti, ferma restando l’esenzione per indicazioni presenti sulla motrice, l’esenzione si realizza altresì relativamente all’indicazione della ditta e dell’indirizzo delle stesse imprese committenti apposte sui rimorchi, su containers e simili. Si ricomprendono nella nozione di ditta non solo la ragione sociale della società (sia per esteso che sotto forma di sigla), ma anche il marchio nell’ipotesi in cui non contraddistingua esclusivamente un bene o un servizio, ma costituisca anche il segno distintivo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto. Si ricomprendono nella nozione di indirizzo anche i nuovi tipi di recapito quali il sito web, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e simili che sono quindi inclusi nella fattispecie esonerativi.