Comune di Borgo San Dalmazzo

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Uffici e Servizi: AREA FINANZIARIA

Tributi - Commercio - Assistenza
Responsabile: Marinella Fantino
Staff: Letizia Agnello, Bruna Daniele, Sonia Marcialis, Ornella Giraudo
telefono 0171/754130 (tributi) 0171/754160 (commercio) 0171/754120 (assistenza)
telefax 0171/754110
e-mail: marinella.fantino@comune.borgosandalmazzo.cn.it
orario di apertura al pubblico:
mattino: lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 8.00 / 13.00
mercoledì 10,30 / 13,00
pomeriggio: martedì e giovedì: 15.00 / 16.30
via Roma, 74 - primo piano

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.)

compostieraDal 2006 è applicata una riduzione del 10 per cento sulla tariffa della Tassa Rifiuti ai soggetti che effettuano il compostaggio domestico ai sensi dell'art. 9 bis del regolamento comunale TARSU
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CHI DEVE PAGARE
La tassa è dovuta da chiunque occupa o utilizza locali e aree scoperte adibiti a qualsiasi uso (sono escluse le aree comuni del condominio, le aree scoperte di pertinenza o accessorie di abitazioni civili, le aree a verde).
Sono quindi tenuti al pagamento tutti coloro che usano o hanno a disposizione una casa, un negozio o qualsiasi immobile, o chiunque usufruisca di una occupazione di suolo pubblico.

QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
Entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio dell'occupazione o detenzione di un immobile, il contribuente deve presentare, all'Ufficio Tributi, una dichiarazione relativa ai locali e aree assoggettabili alla tassa, usando un apposito modulo file in formato pdf[10 Kb] in distribuzione presso gli stessi uffici.
La dichiarazione viene presentata una sola volta ed è quindi valida anche per gli anni successivi, purché non cambino le condizioni iniziali.
Altrimenti, il contribuente dovrà dichiarare ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie e alla destinazione, usando le stesse modalità ed entro gli stessi termini della dichiarazione originale.

Va presentata dichiarazione anche quando cessa l'occupazione o l'uso di locali ed aree nel corso dell'anno. La cessazione non avviene automaticamente con il cambio di domicilio o di residenza. E' disponibile presso l'ufficio tributi oppure scaricabile on-line il modello di cessazione file in formato pdf[137 Kb].
Nell'anno 1998 il Comune di Borgo San Dalmazzo ha predisposto il censimento di tutte le unità immobiliari presenti nel territorio; pertanto tutti i fabbricati preesistenti dovrebbero essere censiti e la superficie imponibile degli stessi è rilevabile direttamente dalla scheda fabbricato. Per quanto riguarda le nuove costruzioni, le stesse devono essere censite contestualemente alla denuncia di variazione allegando una planimetria dei locali e compilando l'apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Tributi o scaricabile on-line (abitazioni file in formato pdf[368 Kb] (attività file in formato pdf [282 Kb].

QUANTO SI DEVE PAGARE
L'importo della tassa varia in base alla superficie e all'uso a cui l'immobile è destinato. A seconda della categoria è applicata una diversa tariffa al metro quadrato.
Per l’anno 2011 sono confermate le tariffe del 2010 in particolare la tariffa per le abitazioni è pari a euro 1,19 al metro quadrato (importo netto) cui si aggiungono l'addizionale ex ECA (10%) e il tributo provinciale (5%). La tariffa netta per le abitazioni con unico occupante e pari a euro 0,80.
I dettagli sulle utenze non abitative possono essere visionati consultando la scheda delle categorie file in formato pdf [13 Kb] con relativa tariffa prelevabile on line.

COME SI PAGA
Anche quest'anno la tassa si paga utilizzando i bollettini di conto corrente inviati dalla Gec spa con l'avviso di pagamento, in unica soluzione oppure in tre rate alle scadenze indicate sul bollettino stesso.

Si può pagare nei seguenti modi:
• presso gli uffici postali, utilizzando gli stessi bollettini di conto corrente;
• presso gli sportelli bancari indicati nell'avviso stesso;
• presso gli sportelli del concessionario GEC SPA.
In caso di mancato pagamento, sarà emessa una cartella che dovrà essere pagata entro 60 giorni dalla notifica.

RIDUZIONI
La tariffa unitaria è ridotta di un importo di un terzo nei seguenti casi:
a) abitazione con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale da utente che risieda o abbia la dimora abituale per pi di sei mesi all'anno, in locali fuori dal territorio comunale.
La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
La richiesta di riduzione per gli unici occupanti di una abitazione deve essere presentata una sola volta e vale fino al permanere delle condizioni. Nel momento in cui non si è più unico occupante si deve fare la dichiarazione di variazione. L'applicazione della tassa è limitata alle zone del territorio comunale in cui istituito e svolto il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
Per gli insediamenti sparsi ubicati al di fuori della zona perimetrata per il servizio di cui al comma precedente, la tassa è dovuta nella misura del 30% della tariffa.

A partire dall’anno 2011 sarà possibile richiedere una riduzione [31 Kb] file in formato pdf dell’importo della cartella relativa alla Tassa Rifiuti dell’abitazione principale, individuando tre fasce di reddito calcolato ai fini ISEE, cui corrispondono percentuali di sgravio diverse, articolate come segue:
A) 30% per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro e con indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 12.500,00. Sono da considerarsi compresi nel nucleo familiare richiedente anche i minori in affido familiare, in affido pre-adottivo e a rischio giuridico.
B) 50% per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da nucleo anagrafico con indicatore ISEE non superiore ad € 8.000,00.
Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e di una eventuale pertinenza.
C) 50% per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da nucleo anagrafico con reddito derivante esclusivamente da pensione, formato da una o due persone, con indicatore ISEE non superiore ad € 9.500,00.
Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e di una eventuale pertinenza.
E’ stato inoltre deciso di applicare un’esenzione [30 Kb] file in formato pdfai locali destinati ad uso abitazione di residenza a condizione che il nucleo anagrafico occupante sia composto anche da persona convivente riconosciuta invalida civile in percentuale non inferiore al 100% con indennità di accompagnamento e che l’indicatore ISEE del nucleo anagrafico non sia superiore ad € 10.600,00.
Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e di una eventuale pertinenza.
La domanda, necessariamente corredata dalla dichiarazione ISEE, pena l’inammissibilità della stessa, dovrà essere presentata ogni anno entro il termine perentorio del 20 gennaio dell’anno di spettanza del beneficio. Il ritiro della modulistica compilata da parte del contribuente avverrà con decorrenza 1° ottobre dell’anno precedente e sino al 20 gennaio dell’anno di spettanza del beneficio presso il Settore Tributi.
Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione o le riduzioni.
Le presenti agevolazioni, non sono cumulabili tra loro e neppure con le riduzioni tariffarie previste per particolari condizioni d’uso dall’art. 9.

RIMBORSI
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o dell'utilizzo di locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente , che ha prodotto dichiarazione di cessazione in seguito, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o se la tassa sia stata pagata dall'utente subentrante.
La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla notifica della cartella o, in sua mancanza, dell'avviso di mora. Nel caso in cui non sia stato notificato nessun atto, la richiesta di cancellazione tardiva può essere presentata entro 2 anni dalla data dell'ultimo pagamento effettuato.
Per l'istanza di rimborso non è necessaria una modulistica specifica, l'ufficio ha comunque predisposto un modulo file in formato pdf [44 Kb] disponibile presso lo sportello.
Per maggiori informazioni in merito all'applicazione della TARSU, si veda il regolamento comunale.

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