Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

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Le DAT (Disposizioni anticipate di trattamento) sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano con la legge n. 219 del 22 dicembre 2017.

Sono atti con i quali una persona maggiorenne (disponente) capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, il consenso o diniego rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e l'eventuale nomina, con atto scritto, di una persona di fiducia (fiduciario) che la rappresenterà nel rapporto con il medico e le strutture ospedaliere.

Banca Dati Nazionale delle DAT

Il Ministero della Salute (Decreto del 10 dicembre 2019 n.168, in vigore dal 01/02/2020), ha istituito la Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento. In questo registro nazionale sono raccolte le DAT a seguito di acquisizione del consenso preventivo del disponente e del fiduciario (per il trattamento dati). Sono inoltre inviate d’ufficio alla Banca dati nazionale tutte le DAT conservate dai comuni e dai notai, consegnate prima dell'entrata in vigore del decreto. Coloro che vorranno cancellarsi dal registro nazionale potranno farlo successivamente.

La Banca dati nazionale ha la funzione di:

·         raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento

·         garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca

·         assicurare la piena accessibilità delle DAT al disponente, al suo fiduciario, e al medico che lo ha in cura, in caso di sua incapacità di autodeterminazione.

La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

Il fiduciario

Il fiduciario, persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, è colui che accetta l'incarico dal disponente di rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie e che potrà, in caso di bisogno, accedere alla Banca dati nazionale o a quella del Comune per recuperare copia delle DAT.

La revoca o la rinuncia del fiduciario dovrà essere fatta con le stesse modalità previste per la nomina, senza obbligo di motivazione, rivolgendosi all'Ufficio di Stato Civile del Comune che effettuerà la comunicazione al Ministero della salute.

Le DAT mantengono efficacia in merito alla volontà del disponente anche se non contengono l’indicazione del fiduciario.

 

Deposito DAT presso il Comune di Borgo San Dalmazzo

Le DAT possono essere rese:

·         tramite atto pubblico o con scrittura privata autenticata, entrambe da redigersi presso un notaio;

·         tramite scrittura privata da consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza;

·         tramite scrittura privata da consegnare direttamente presso le strutture sanitarie che abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico.

Per procedere al deposito delle DAT e all'iscrizione nella Banca dati nazionale è necessario essere residenti nel Comune di Borgo San Dalmazzo.

L'interessato (disponente) deve presentarsi di persona all’Ufficio distato civile con un documento d'identità valido e il codice fiscale).

Documenti da consegnare:

·         le DAT: almeno tre copie (una per il disponente, una per il fiduciario, una per la conservazione in Comune), con firma del disponente e del fiduciario, se nominato, per accettazione.

·         copie dei documenti di identità in corso di validità e codice fiscale del disponente e del fiduciario;

·         consenso alla trasmissione delle DAT al Ministero della Salute.

L'ufficio rilascia ricevuta della presentazione delle DAT.

La conferma dell'avvenuta iscrizione nella Banca dati nazionale viene inviata a ciascun richiedente direttamente dal Ministero della Salute, tramite email. Per ricevere la conferma è quindi necessario che il disponente indichi, al momento del deposito in Comune, un indirizzo di posta elettronica.

L'operatore dell'Ufficio di Stato Civile ha il compito di accertare l’identità e la residenza del disponente. Non prende parte alla stesura delle DAT né fornisce informazioni in merito al contenuto delle stesse. Coloro che necessitano di aiuto per la stesura possono rivolgersi alle associazioni di riferimento che si occupano del tema.

L'interessato può esprimere le DAT su carta libera nel modo che ritiene più opportuno: scrivendo a mano in modo leggibile o utilizzando strumenti meccanici (macchina da scrivere) o informatici (PC etc.).

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.  Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
Le DAT devono contenere i seguenti contenuti necessari:

·         dati anagrafici del disponente (cognome, nome, data e luogo di nascita, estremi di un documento d'identità in corso di validità, codice fiscale, indirizzo e-mail);

·         indicazione delle situazioni in cui dovrà essere applicata la DAT (ad esempio, in caso di malattia invalidante e irreversibile, ecc.);

·         consenso o rifiuto di specifiche misure mediche (può essere chiesta consulenza al proprio medico di fiducia);

·         dati anagrafici del fiduciario, se nominato, e firma di accettazione (cognome, nome, data e luogo di nascita, estremi di un documento d'identità in corso di validità, codice fiscale, indirizzo email)

·         data e firma del disponente.

 

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT. Nelle DAT il disponente non potrà esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Riguardo a tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.

Costo

Il deposito delle DAT e la registrazione sono esenti dall'obbligo dell'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Cosa serve

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Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

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Quanto costa

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Inserito sul sito il mercoledì 05 ottobre 2022 alle ore 13:35:16 per numero giorni 429

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Pagina aggiornata il 05/10/2022

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