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Le DAT (Disposizioni anticipate di
trattamento) sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano con la
legge n. 219 del 22 dicembre 2017.
Sono atti con i quali una persona
maggiorenne (disponente) capace di intendere e di volere, in previsione di una
eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate
informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, esprime le proprie
volontà in materia di trattamenti sanitari, il consenso o diniego rispetto ad
accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e l'eventuale nomina, con atto
scritto, di una persona di fiducia (fiduciario) che la rappresenterà nel
rapporto con il medico e le strutture ospedaliere.
Banca
Dati Nazionale delle DAT
Il Ministero della Salute (Decreto del
10 dicembre 2019 n.168, in vigore dal 01/02/2020), ha istituito la Banca dati
nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di
trattamento. In questo registro nazionale sono raccolte le DAT a seguito di
acquisizione del consenso preventivo del disponente e del fiduciario (per il trattamento dati). Sono
inoltre inviate d’ufficio alla Banca dati nazionale tutte le DAT conservate dai
comuni e dai notai, consegnate prima dell'entrata in vigore del decreto. Coloro
che vorranno cancellarsi dal registro nazionale potranno farlo successivamente.
La Banca dati nazionale ha la funzione
di:
·
raccogliere copia delle disposizioni
anticipate di trattamento
·
garantirne il tempestivo aggiornamento in caso
di rinnovo, modifica o revoca
·
assicurare la piena accessibilità delle DAT al
disponente, al suo fiduciario, e al medico che lo ha in cura, in caso di sua
incapacità di autodeterminazione.
La banca dati registra anche copia
della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di
questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.
Il
fiduciario
Il fiduciario, persona maggiorenne e
capace di intendere e di volere, è colui che accetta l'incarico dal disponente
di rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie e
che potrà, in caso di bisogno, accedere alla Banca dati nazionale o a quella
del Comune per recuperare copia delle DAT.
La revoca o la rinuncia del fiduciario
dovrà essere fatta con le stesse modalità previste per la nomina, senza obbligo
di motivazione, rivolgendosi all'Ufficio di Stato Civile del Comune che
effettuerà la comunicazione al Ministero della salute.
Le DAT
mantengono efficacia in merito alla volontà del disponente anche se non
contengono l’indicazione del fiduciario.
Deposito DAT presso il Comune di Borgo
San Dalmazzo
Le DAT possono essere rese:
·
tramite atto pubblico o con scrittura privata
autenticata, entrambe da redigersi presso un notaio;
·
tramite scrittura privata da consegnare presso
l'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza;
·
tramite scrittura privata da consegnare
direttamente presso le strutture sanitarie che abbiano adottato modalità
telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario
elettronico.
Per procedere al deposito delle DAT e all'iscrizione nella Banca
dati nazionale è necessario essere residenti nel Comune di Borgo San Dalmazzo.
L'interessato (disponente) deve
presentarsi di persona all’Ufficio distato civile con un documento d'identità
valido e il codice fiscale).
Documenti da consegnare:
·
le DAT: almeno tre copie (una per il
disponente, una per il fiduciario, una per la conservazione in Comune), con
firma del disponente e del fiduciario, se nominato, per accettazione.
·
copie dei documenti di identità in corso di
validità e codice fiscale del disponente e del fiduciario;
·
consenso alla trasmissione delle DAT al
Ministero della Salute.
L'ufficio rilascia ricevuta della
presentazione delle DAT.
La conferma dell'avvenuta iscrizione nella
Banca dati nazionale viene inviata a ciascun richiedente direttamente dal
Ministero della Salute, tramite email. Per ricevere la conferma è quindi
necessario che il disponente indichi, al momento del deposito in Comune, un
indirizzo di posta elettronica.
L'operatore dell'Ufficio di Stato
Civile ha il compito di accertare l’identità e la residenza del disponente. Non
prende parte alla stesura delle DAT né fornisce informazioni in merito al
contenuto delle stesse. Coloro che necessitano di aiuto per la stesura possono
rivolgersi alle associazioni di riferimento che si occupano del tema.
L'interessato può
esprimere le DAT su carta libera nel modo che ritiene più opportuno:
scrivendo a mano in modo leggibile o utilizzando strumenti meccanici (macchina
da scrivere) o informatici (PC etc.).
Nel caso in cui le condizioni
fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse
attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con
disabilità di comunicare. Con le
medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni
momento.
Le DAT devono contenere i seguenti contenuti necessari:
·
dati anagrafici del
disponente (cognome, nome, data e luogo di nascita, estremi di un documento
d'identità in corso di validità, codice fiscale, indirizzo e-mail);
·
indicazione delle situazioni
in cui dovrà essere applicata la DAT (ad esempio, in caso di malattia
invalidante e irreversibile, ecc.);
·
consenso o rifiuto di
specifiche misure mediche (può essere chiesta consulenza al proprio medico di fiducia);
·
dati
anagrafici del fiduciario, se nominato, e firma di accettazione (cognome, nome,
data e luogo di nascita, estremi di un documento d'identità in corso di
validità, codice fiscale, indirizzo email)
·
data
e firma del disponente.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT. Nelle
DAT il disponente non potrà esigere trattamenti sanitari contrari a norme di
legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Riguardo a tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
Costo
Il deposito delle DAT e la
registrazione sono esenti dall'obbligo dell'imposta di bollo e da qualsiasi
altro tributo, imposta, diritto e tassa.