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Entro il 1° marzo di ogni anno le persone disabili (invalidità permanente) che sostengono direttamente spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche, coloro che hanno a carico tali soggetti disabili ed i condomini ove risiedono disabili possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n.13.
Le domande possono, comunque, essere presentate in qualsiasi giorno successivo al 1° marzo; in tal caso rientreranno nel fabbisogno dell'anno successivo.
NON hanno diritto a richiedere il contributo le persone disabili che:
- risiedono in un alloggio o in un ediicio costruito dopo l'11 agosto 1989,
- presentano menomazioni e/o limitazioni funzionali temporanee,
- non hanno la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di intervento,
- cambiano residenza dopo avere presentato domanda di contributo e prima di evere effettuato i lavori,
- hanno eseguito i lavori in data antecedente a quella di presentazione della domanda di contributo.
tempistica: entro il 31 marzo di ogni anno le domande ammissibili vengono trasmesse alla Regione, che definisce la graduatoria degli aventi diritto; terminata la valutazione delle domande, il Comune dà notizia ai richiedenti, mediante lettera, sull'esito delle domande; i richiedenti hanno 30 giorni di tempo per poter presentare eventuali ricorsi al Comune. Quando il Comune ottiene la disponibilità dei fondi da parte della Regione, richiede all'interessato la fattura pagata relativa ai lavori svolti e verifica l'effettiva realizzazione dei lavori. Il contributo viene erogato solo dopo la consegna della fattura già pagata e dopo un sopralluogo.
costi: marca da bollo da apporre sul modulo di domanda.