Si informano tutti i cittadini, ed in particolare i proprietari di immobili con giardini, siepi o alberature confinanti con spazi pubblici (strade, marciapiedi, piste ciclabili, aree pedonali), che è fatto obbligo provvedere regolarmente al taglio e alla potatura della vegetazione che si protende o invade il suolo pubblico.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento comunale di Polizia Urbana, sussiste l'obbligo da parte dei proprietari, dei detentori o dei possessori a qualunque titolo di fabbricati o di terreni prospicienti la pubblica via, di provvedere alle opere di potatura e sfalcio necessarie a garantire la piena visibilità della segnaletica stradale e la pulizia del suolo pubblico evitando altresì la caduta di rami, foglie, frutti o di altro materiale vegetale sul suolo pubblico.
Tale obbligo è rimarcato dall’art. 29 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che stabilisce:
"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie".
La mancata osservanza di tale disposizione costituisce violazione amministrativa e può comportare:
- sanzioni da 173 a 694 euro;
- l’addebito delle spese di eventuali interventi eseguiti d’ufficio dal Comune;
- responsabilità civili in caso di danni a persone o cose.
Pertanto, si invita con sollecitudine ogni cittadino interessato a:
- verificare la presenza di rami, siepi o piante che invadono il suolo pubblico;
- provvedere entro breve termine al loro taglio e contenimento;
- mantenere costantemente curate le aree verdi confinanti con spazi pubblici.
La collaborazione di tutti è fondamentale per garantire la sicurezza, il decoro urbano e la libera fruizione degli spazi pubblici.