Presso il comune di borgo san dalmazzo è possibile firmare il progetto di legge di iniziativa popolare "norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo...

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Data:

martedì, 26 gennaio 2021

firma progetto legge iniziativa popolare

Descrizione

Presso il Comune di Borgo San Dalmazzo è possibile firmare il progetto di legge di iniziativa popolare "Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti".

Come fare per sottoscrivere la raccolta firme:
  • Essere residente a Borgo San Dalmazzo ed essere iscritto nelle liste elettorali Comunali;
  • Prenotare telefonicamente l’appuntamento per firmare il progetto di legge (Ufficio Elettorale - 0171/754122);
  • Recarsi in Comune con un documento di riconoscimento in corso di validità.
La raccolta delle firme si conclude il 31 marzo 2021

Per maggiori informazioni: https://anagrafeantifascista.it/

Si riporta di seguito il testo del progetto di legge:

Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

Art. 1.
1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.
La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale.
All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:
«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 2
1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.

Creazione

Inserito sul sito il martedì 26 gennaio 2021 alle ore 09:59:09 per numero giorni 1179

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