Il Reg. CE 853/04 riguardante le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato e alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato (CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI - Articolo 1 - Ambito d'applicazione, Paragrafo 3) pertanto la macellazione in oggetto esula dal campo di applicazione della norma comunitaria.
In ambito nazionale il 26 marzo 2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 27 del 02 febbraio 2021 che, nello specifico, all’art. 16 consente di fatto la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti riconosciuti.
Il nuovo decreto, all’art. 18, ha abrogato il Regio Decreto del 20 dicembre 1928 n. 3298, pertanto non è più prevista un’autorizzazione comunale alla macellazione a “domicilio”.
Visto quanto sopra si allegata la relativa nota informativa.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare il Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale presso la Sede ASL di Cuneo: tel. 0171/450147 – fax 0174/1915147. - E-mail: igienealimenti.origineanimale@aslcn1.it.