La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del Codice Disciplinare recante l’indicazione delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni equivale a tutti gli effetti, secondo la disposizione dell’articolo 55, comma 2, ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 165/2001, come modificato dal Decreto Legislativo n. 150/2009, alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
Le norme disciplinari e procedimentali applicabili sono quelle derivanti dal C.C.N.L. vigente, per quanto non in contrasto con quelle dettate dal Decreto Legislativo n. 165/2001, come modificato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i.
Le disposizioni di cui agli articoli 55 e seguenti fino all'art. 55 octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, comma 2, del codice civile, secondo il disposto di cui all’articolo 55, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Il nuovo Codice, entrato in vigore dal 19 giugno 2013, sostituisce ed abroga contestualmente il precedente Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni contenuto nel decreto del ministro per la Funzione Pubblica 28 novembre 2000.
Il Regolamento indica i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
Il Codice di comportamento si applica non solo ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, ma si estende anche, per quanto compatibile a tutti i collaboratori o consulenti, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che operano a favore dell’Amministrazione.