Presentare la comunicazione di cessione del fabbricato e/o di ospitalità per cittadino straniero o apolide.

Servizio Attivo

Dettagli del documento

A chi è rivolto

Rivolgersi all'Ufficio competente

Descrizione

Rivolgersi all'Ufficio competente

Come fare

...

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.

Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita, locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.

La comunicazione  (se dovuta) deve essere effettuata da colui che vende, affitta od ospita altra persona in un immobile (es. appartamento, capannone, box, ecc.) di sua proprietà.

La dichiarazione di ospitalità dello straniero è un adempimento derivante dall'art.7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione che impone a chiunque offra qualsiasi forma di alloggio od ospitalità ad uno "straniero od apolide", di darne comunicazione scritta all' Autorità locale di Pubblica Sicurezza entro 48 ore (per il calcolo delle 48 ore sono esclusi i giorni festivi). Occorre precisare immediatamente che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.

 

DIFFERENZA TRA CESSIONE FABBRICATO E COMUNICAZIONE DI OSPITALITA'
La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di "chiunque ceda" a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa dichiarazione di ospitalità non si riferisce al solo caso della cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno "straniero od apolide".  
N.B. La dichiarazione di ospitalità non sostituisce ma si aggiunge alla comunicazione di cessione fabbricato nel caso di cessione di fabbricato o di una parte di esso.

Se le comunicazioni riguardano cittadini extra-comunitari si richiede fotocopia del documento di identità del dichiarante e fotocopia del passaporto e del permesso di soggiorno del cessionario. 

CONSEGNA : in triplice copia

DOVE: front-office del Comando di Polizia Locale; in alternativa la comunicazione può essere spedita al Comune tramite PEC o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la ricevuta di consegna della PEC o il timbro postale di spedizione.

QUANDO: entro 48 ore dalla data della cessione. Se il termine di 48 ore cade in una giornata festiva, esso  è prorogato alla prima giornata non festiva utile.

 

SANZIONI

L'ospitante che non ottemperi all' obbligo di comunicare l'ospitalità data ad uno straniero o non lo faccia entro le 48 ore stabilite dalla normativa è soggetto ad una sanzione amministrativa di Euro 320,00 (il doppio del minimo, ai sensi dell'art. 16 della L. 681/81), entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo. 

In caso di mancata, tardiva o incompleta presentazione della comunicazione di cessione fabbricato all'Autorità di Pubblica Sicurezza è prevista la sanzione amministrativa di Euro 206,00 (il doppio del minimo, ai sensi dell'art. 16 della L. 681/81), entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo.

Il pagamento della sanzione, a favore dello Stato (Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Cuneo) dovrà essere effettuato tramite il Mod. F23. Le modalità di presentazione del ricorso (scritti difensivi) al Prefetto saranno indicate nello stesso verbale di contestazione.

 

 

Cosa serve

Rivolgersi all'Ufficio competente

Cosa si ottiene

Rivolgersi all'Ufficio competente

Tempi e scadenze

Rivolgersi all'Ufficio competente

Quanto costa

Rivolgersi all'Ufficio competente

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

Ultima modifica avvenuta il mercoledì 06 dicembre 2023, 08:24

Creazione

Inserito sul sito il martedì 15 dicembre 2020 alle ore 14:30:37 per numero giorni 1088

Condizioni di servizio

Rivolgersi all'Ufficio competente

Pagina aggiornata il 06/12/2023

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri