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Il trasferimento degli animali sul territorio comunale è disciplinato dagli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento di Polizia Rurale e dal Regolamento di Polizia Veterinaria (Decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320). Quest'ultimo è rivolto non tanto
a tutelare la sicurezza della circolazione, ma la salute pubblica e prevede che lo spostamento del bestiame ai pascoli estivi è soggetta a istanza da
presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il
bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6 allegato al suddetto regolamento di
polizia veterinaria, indicando, altresì, i pascoli di cui dispone per il
periodo di alpeggio o transumanza.
Se lo spostamento
avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne dia
preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle
eventuali misure di polizia veterinaria.
Le istanze di trasferimento del bestiame che richiedono la firma del Sindaco devono essere presentate all'ufficio protocollo sito al primo piano del palazzo comunale.
Nel 2018, con una lettera indirizzata a tutti gli
allevatori associati della provincia che conducono capi in alpeggio Coldiretti Cuneo ha comunicato le nuove procedure per l'emissione
del modello 7 informatizzato per lo spostamento dei capi in
alpeggio. Nello specifico,
come già si sta facendo per il modello 4, anche il modello 7 dovrà
essere rilasciato in maniera informatizzata. Per quanto riguarda le procedure da seguire, prima del trasferimento dei capi in
alpeggio occorre recarsi presso l'Ufficio Anagrafe di Coldiretti (o altro ente
delegato) per la compilazione della domanda di Alpeggio ed
eventualmente del modello 12 attestante le vaccinazioni per IBR e i documenti
identificativi dei cani. Occorre anche presentare, come gli anni scorsi,
il modello 6 di comunicazione al Comune sede di
dell'allevamento. Sarà cura di Coldiretti prenotare il modello 7
informatizzato che dovrà poi essere validato dall'ASL di competenza.
Il modello
7 dovrà essere stampato dall'ente delegato e consegnato all'allevatore
che dovrà occuparsi di farlo firmare al sindaco del
Comune di partenza.
Il modello 7 una
volta emesso dall'ente delegato ha validità 3 giorni. Per
i trasferimenti tra alpeggi dovrà sempre essere prodotto
un nuovo modello 7. All'atto della demonticazione, il
modello 7 dovrà essere firmato dal sindaco del Comune sede di alpeggio e
consegnato entro 7 giorni all'Ente Delegato per la registrazione in BDN.