Pascoli - Trasferimento bestiame

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Il trasferimento degli animali sul territorio comunale è disciplinato dagli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento di Polizia Rurale e dal Regolamento di Polizia Veterinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320). Quest'ultimo è rivolto non tanto a tutelare la sicurezza della circolazione, ma la salute pubblica e prevede che lo spostamento del bestiame ai pascoli estivi è soggetta a istanza da presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6 allegato al suddetto regolamento di polizia veterinaria, indicando, altresì, i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza. 

Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria.

Le istanze di trasferimento del bestiame che richiedono la firma del Sindaco devono essere presentate all'ufficio protocollo sito al primo piano del palazzo comunale.

Nel 2018, con una lettera indirizzata a tutti gli allevatori associati della provincia che conducono capi in alpeggio Coldiretti Cuneo ha comunicato le nuove procedure per l'emissione del modello 7 informatizzato per lo spostamento  dei capi in alpeggio. Nello specifico, come già si sta facendo per il modello 4, anche  il modello 7 dovrà essere rilasciato in maniera informatizzata. Per quanto riguarda le procedure da seguire, prima del trasferimento dei capi in alpeggio occorre recarsi presso l'Ufficio Anagrafe di Coldiretti (o altro ente delegato) per la compilazione della domanda di Alpeggio ed eventualmente del modello 12 attestante le vaccinazioni per IBR e i documenti identificativi dei cani. Occorre anche presentare, come gli anni scorsi, il modello 6 di comunicazione al Comune sede di dell'allevamento. Sarà cura di Coldiretti prenotare il  modello 7 informatizzato che dovrà poi essere validato dall'ASL di competenza.

Il modello 7  dovrà essere stampato dall'ente delegato e consegnato all'allevatore che dovrà occuparsi di farlo firmare al sindaco del Comune di partenza.

Il modello 7 una volta emesso dall'ente delegato ha validità 3 giorni. Per i trasferimenti tra alpeggi dovrà sempre essere prodotto un nuovo modello 7.  All'atto della demonticazione, il modello 7 dovrà essere firmato dal sindaco del Comune sede di alpeggio e consegnato entro 7 giorni all'Ente Delegato per la registrazione in BDN.

Cosa serve

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Cosa si ottiene

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Inserito sul sito il giovedì 16 giugno 2022 alle ore 10:58:04 per numero giorni 541

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Pagina aggiornata il 16/06/2022

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