L’attività di HOBBISTA è invece espressamente disciplinata, in ultimo, con la legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16 recante “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017” che ha introdotto, tra l’altro, alcune modificazioni alla Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”.
In particolare, è stato inserito il Capo V bis (Vendite occasionali su area pubblica) per la disciplina, in ambito piemontese, dell’attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia.
Nello specifico i nuovi articoli da 11 bis a 11 quinquies, disciplinano la suddetta attività di vendita occasionale realizzata dai cosiddetti hobbisti, caratterizzandola in particolare secondo le seguenti specificità:
- attività di vendita esercitata per non più di diciotto volte l’anno in ambito regionale;
- nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia;
- da parte di coloro che pongono in vendita beni:
- appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità;
- di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno.
- i venditori occasionali non possono svolgere nell’ambito della Regione Piemonte alcuna attività di vendita occasionale al di fuori dei mercatini.
- ai mercatini possono partecipare gli operatori professionali, in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale.
L’esercizio di tale attività di hobbista richiede il rilascio di un'autorizzazione temporanea di cui all'art. 11 della L.R. 28/1999 s.m.i. da richiedere preventivamente all’esercizio della propria attività di vendita occasionale.
Inoltre per poter esercitare l’attività di vendita occasionale è necessario effettuare la richiesta del rilascio del tesserino previsto dalla Regione Piemonte al:
- Comune di residenza qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte;
- Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare, se proveniente da altra Regione.
In caso di hobbisti i beni che possono essere posti in vendita dai venditori occasionali presentano le seguenti caratteristiche:
- sono beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- sono beni di modico valore: il prezzo di vendita massimo, per ogni singolo bene, non può essere superiore a euro centocinquanta;
- sono beni propri
- Per “beni propri” si intende:
- beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall’ordinamento civile, e come tali entrati a far parte della propria sfera personale. Le categorie dei beni che possono essere posti in vendita sono, a titolo esemplificativo: 1) “capi di abbigliamento”; 2) “articoli di ferramenta”; 3) “articoli di cancelleria”; 4) “vasellame”.
- beni realizzati dagli operatori mediante la propria abilità, trattandosi, nella sostanza, di attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all’albo artigiani. Tali beni sono normalmente piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, découpage in genere, assemblati anche in loco.