Comunicazione di ospitalità/alloggio/assunzione/cessazione di immobile a straniero/apolide (art. 7, D.Lgs. 25-7-1998, n. 286, mod. da art. 8, L. n. 189/2002)

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La dichiarazione di ospitalità dello straniero è un adempimento derivante dall'art.7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione che impone a chiunque offra qualsiasi forma di alloggio od ospitalità ad uno "straniero od apolide", di darne comunicazione scritta all' Autorità locale di Pubblica Sicurezza entro 48 ore (per il calcolo delle 48 ore sono esclusi i giorni festivi). Occorre precisare immediatamente che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario. PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI CONSULTARE LA SEZIONE "Domande Frequenti di pertinenza" a fondo pagina.

Pubblicazione

2020 27 ott

Data Prima Pubblicazione

2020 27 ott

Data Ultima Modifica

Ultimo aggiornamento

Ultima modifica avvenuta il martedì 27 febbraio 2024, 08:56

Creazione

Inserito sul sito il martedì 27 ottobre 2020 alle ore 18:16:33 per numero giorni 1497

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